Concordato in appello: limiti al ricorso per cassazione sulle condizioni di proscioglimento (Cass. pen. Sez. II n. 31796 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma di tale disposizione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. — salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello — nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. È altresì inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, perché l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli a seguito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di rapina contestato.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte territoriale non avrebbe effettuato il necessario vaglio sull’esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., né alcun ragionamento sulla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione dei limiti di impugnabilità delle sentenze rese all’esito del concordato in appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, la Corte ribadisce che il ricorso è ammissibile solo quando investe la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all’accordo.
Restano invece escluse le censure sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con la sola eccezione dell’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. La Corte richiama altresì la propria giurisprudenza secondo cui sono inammissibili i vizi sulla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione (Sez. II n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello).
Il Collegio precisa poi, sulla scorta di Sez. VI n. 41254 del 04/07/2019, Leone, che è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto: l’accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a ogni diversa doglianza nel giudizio di legittimità, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale. Tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis, che ne costituisce la sostanziale riproposizione.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che l’unico motivo — incentrato sulla carenza di motivazione in ordine all’inesistenza delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto — non rientra tra i casi in cui è ammesso il ricorso avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Il ricorso, proposto avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 — il cui art. 1, comma 62, ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen. — è pertanto trattato nelle forme de plano. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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