Confisca illegittima se il denaro non è profitto del reato contestato (Cass. pen. Sez. VI n. 32283 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca prevista dall’art. 240 cod. pen. può avere ad oggetto esclusivamente il profitto del reato per il quale è intervenuta condanna. Non è pertanto legittima la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato quando questi abbia patteggiato la pena per la sola condotta di detenzione a fini di spaccio, restando la cessione a terzi estranea alla contestazione. Quanto alla confisca allargata, il giudice che vi provveda, anche in caso di patteggiamento, è tenuto a verificare i presupposti giustificativi e a motivare in ordine alla sproporzione tra il patrimonio e il reddito dichiarato, non essendo sufficiente il richiamo alla gravità del reato-spia.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e disponeva la confisca, ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., delle somme di denaro nella sua disponibilità.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: non vi sarebbe prova che il denaro costituisse provento o profitto del reato, contestato come mera detenzione e non come cessione; inoltre il giudice avrebbe omesso ogni esame sulla sproporzione tra somme confiscate e capacità reddituale, richiesta per la confisca allargata.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione ablatoria, ordinando la restituzione delle somme all’avente diritto. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra la confisca ordinaria e la confisca allargata, per censurare entrambe le statuizioni.
Quanto all’art. 240 cod. pen., la Corte ricorda che oggetto della confisca è il profitto del reato, cioè il vantaggio economico ricavato, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione, richiamando Sez. Un. n. 9149 del 1996. È dunque ammessa la confisca del danaro che sia provento della vendita di stupefacenti, ma nel caso concreto all’imputato è stata contestata la sola detenzione a fini di spaccio, non anche la cessione a terzi a titolo oneroso. L’imputazione di vendita, cui sarebbe correlabile la somma sequestrata, resta estranea alla regiudicanda: il denaro non è profitto del reato in contestazione e può al più essere l’introito di pregresse cessioni, fuori dal thema decidendum.
Mancando il nesso tra reato ascritto e somma rinvenuta, la confisca ex art. 240 cod. pen. è illegittima, potendo costituire oggetto dell’ablazione solo il provento del reato per il quale è intervenuta condanna.
Sulla confisca allargata, la Corte ricostruisce i tre elementi che la fondano: la qualità di condannato per uno dei reati-spia, la sproporzione del patrimonio rispetto al reddito o all’attività economica e la presunzione che il patrimonio derivi da altri reati non accertati, secondo Sez. Un. n. 920 del 2003. Non si realizza una inversione dell’onere della prova, ma grava sull’interessato l’allegazione di fatti contrari (Sez. Un. n. 8052 del 2023). Anche in caso di patteggiamento spetta al giudice verificare i presupposti, con onere di congrua motivazione (Sez. Un. n. 21368 del 2019): la statuizione sulla misura di sicurezza non concordata è impugnabile per cassazione anche per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Nel caso di specie il giudice non ha assolto a tale onere, disponendo la confisca allargata senza disamina dei presupposti e senza specificare nulla sulla sproporzione tra reddito e somme sequestrate.
Nota della Redazione
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