Omessa notifica al difensore di fiducia in appello: nullità intermedia non sanata (Cass. pen. Sez. VI n. 32481 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio da parte del sostituto d’ufficio del difensore non avvisato, ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Non rileva, in senso contrario, il carattere facoltativo della partecipazione del difensore al giudizio. Alla violazione del diritto di difesa consegue la nullità della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza degli artt. 599, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. per la mancata notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia nominato dopo la proposizione del gravame, con revoca del precedente difensore.
La questione centrale riguarda la validità della vocatio in iudicium quando la nomina del nuovo difensore risulti ritualmente comunicata alla Corte di appello prima della fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti emerge che il nuovo difensore, contestualmente a un’istanza de libertate in favore dell’imputato, aveva trasmesso alla Corte di appello la nomina di fiducia con revoca di ogni precedente difensore. La Corte territoriale aveva provveduto sull’istanza, ma in pari data aveva emesso il decreto di citazione a giudizio indicando il difensore precedente, poi riportato nella sentenza come “nomina di ufficio”.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per il giudizio determina una nullità di ordine generale intermedia, non sanata dalla mancata eccezione del sostituto d’ufficio del difensore non avvisato. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 11756 del 14.02.2020 e Sez. 6, n. 37532 del 07.07.2016.
Il Collegio precisa inoltre che non assume rilievo il carattere facoltativo della partecipazione del difensore al giudizio, richiamando Sez. 1, n. 11248 del 04.03.2009. La violazione del diritto di difesa resta, dunque, integrata dall’omesso avviso al difensore di fiducia regolarmente nominato.
Alla violazione consegue la nullità della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Nota della Redazione
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