Furto divenuto procedibile a querela: rilevabile l’improcedibilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 32574 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, per la sopravvenienza dello ius superveniens, il ricorso per cassazione che deduca l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, quando il mutamento del regime di procedibilità sia intervenuto dopo la scadenza del termine per impugnare ma prima della definizione del giudizio di appello. In tale ipotesi la declaratoria di inammissibilità dell’appello, non riferendosi a un valido rapporto processuale, non preclude il rilievo d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La querela, quale condizione insieme di procedibilità e di punibilità, impone al giudice di verificare la legge sopravvenuta più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza e della sentenza di condanna.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Ravenna per il reato di furto aggravato. Avverso la condanna ha proposto appello, depositando i motivi il 25 gennaio 2021.
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 21 marzo 2025, ha dichiarato l’appello inammissibile perché privo dei requisiti di specificità dei motivi previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. La difesa ricorre per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale, l’assenza dei requisiti di specificità alla data del deposito dei motivi e la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela, essendo il furto divenuto procedibile a querela nelle more dei primi due gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il secondo argomento, ritenendolo dirimente. L’appello era stato proposto il 25 gennaio 2021; nelle more del giudizio di appello è entrato in vigore l’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il furto contestato procedibile a querela. L’ordinanza di inammissibilità è stata pronunciata il 21 marzo 2025, quando il nuovo regime era già vigente, senza che il giudice di appello ne abbia dato conto.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il d.lgs. n. 150/2022 ha convertito in procedibilità a querela alcune fattispecie già perseguibili d’ufficio. Il d.l. n. 162/2022, convertito dalla legge n. 199/2022, ha differito l’entrata in vigore della riforma ed eliminato l’onere di informazione della persona offesa a carico dell’autorità giudiziaria. Ne deriva che la presentazione della querela è un onere della persona offesa e che l’autorità giudiziaria deve solo posticipare il giudizio al decorso del termine a tale parte concesso.
Scaduto il termine senza querela prima della pronuncia di appello, si pone il quesito se la declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. prevalga sul vaglio di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca l’estinzione del reato non rilevata dal giudice di merito, quando l’inammissibilità dell’impugnazione non sia censurata (Sez. V n. 11237 del 2025; Sez. VI n. 45763 del 2018). Nel caso concreto, però, il ricorso critica articolatamente la pronuncia di inammissibilità e pone una questione che la difesa non avrebbe potuto devolvere con l’atto d’impugnazione, perché fondata su ius superveniens.
Soccorre il dictum di Sez. U n. 12602 del 2015, Ricci: l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce un potere di giudizio autonomo, ma una regola di condotta che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione e la proposizione di una valida impugnazione. Nel caso in esame l’impugnante non ha devoluto la questione e, ove l’avesse fatto, sarebbe stata manifestamente infondata rispetto al tempo dell’impugnazione. Tuttavia, poiché la procedibilità a querela è sopravvenuta al termine per appellare ma è antecedente alla definizione del giudizio, non si configura un giudicato sostanziale quando il ricorso deduca fondatamente la sopravvenuta improcedibilità.
La Corte richiama inoltre la natura mista, sostanziale e processuale della querela, condizione al contempo di procedibilità e di punibilità (Sez. I n. 1061 del 2024; Sez. II n. 12179 del 2023). Il giudice avrebbe dovuto verificare la punibilità ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. Il rilievo rende ultroneo l’esame degli altri argomenti. La Corte pronuncia pertanto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. il difetto della condizione di procedibilità, annullando senza rinvio l’ordinanza e la sentenza di condanna di primo grado.
Nota della Redazione
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