Doppia conforme e ricorso reiterativo: inammissibilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 32903 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga gli stessi motivi già formulati in appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confronto critico con la sentenza impugnata. In presenza di una c.d. doppia conforme, le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate sono insindacabili e le doglianze così prospettate solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. Il motivo che si risolva in una lettura alternativa del merito, senza censurare specificamente la ricostruzione della condotta operata dal giudice di appello, non è consentito. In tema di concorso di persone, la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 116 cod. pen. è esclusa quando risulti ricostruita la concorde volontà aggressiva e predatoria dei concorrenti. Ai fini della attenuante della particolare tenuità, la gravità della condotta costituisce elemento ostativo valutabile dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello, sezione per i minorenni, di Brescia ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale dei minorenni di Brescia, resa ad esito di rito abbreviato, con cui il ricorrente, all’epoca quindicenne, è stato ritenuto responsabile dei reati ascritti ai capi a, b e c della rubrica, contestati ai sensi degli artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen., degli artt. 110, 582, 585, 576, n. 1, cod. pen. e dell’art. 582 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 116 e 628 cod. pen. e vizi della motivazione, nonché la mancata concessione dell’attenuante della minima entità della condotta. La questione giunge davanti alla Corte suprema per la verifica della tenuta logica della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha in primo luogo rilevato che nel caso in esame ricorre una c.d. doppia conforme, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logiche della sentenza di primo grado quanto all’affermazione di responsabilità e alla offensività della condotta. I motivi proposti, anche nella formulazione lessicale, sono del tutto reiterativi di quelli di appello, in mancanza di confronto critico con la valutazione della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate, sia per la genericità delle doglianze, che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo).
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente ricostruito la condotta imputata sulla base delle plurime dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini e della certificazione medica in atti. È stata esclusa, in modo incensurabile, la possibilità di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 116 cod. pen., essendo stata ricostruita sin dall’inizio la concorde volontà aggressiva e predatoria dei concorrenti nel reato (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko).
Il secondo motivo è stato giudicato del tutto generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello, che ha correttamente applicato i principi in tema di possibile concessione dell’attenuante in materia di rapina (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno). La gravità della condotta, le modalità brutali, la violenza delle azioni e le conseguenze lesive sulla giovane vittima sono stati ritenuti elementi ostativi alla concessione dell’attenuante.
La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di lesioni personali, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo; Sez. 5, n. 34387 del 18/05/2015, Bernazzi; Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, Rotariu). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con esclusione della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per la particolare condizione di minorenne del ricorrente (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic).
Nota della Redazione
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