Sequestro preventivo di somma in contante e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 34153 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., con esclusione di ogni sindacato sul merito dell’accertamento cautelare. Il controllo di legittimità investe i vizi della motivazione soltanto quando siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Ne consegue che l’accertamento del fumus e la valutazione dei presupposti per disporre il sequestro preventivo non possono essere riproposti in sede di legittimità, neppure sotto le parvenze di una dedotta omessa o carente motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza illustrare le ragioni dei dedotti vizi, si limiti a prospettare come inadeguate le conclusioni del giudice della cautela.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per saltum avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice per le indagini preliminari, ha disposto il sequestro di una somma di denaro in contante, ravvisando il fumus in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e i presupposti di cui all’art. 240-bis cod. pen., in ragione dell’assenza di redditi in capo all’indagato.

Il ricorrente censura il provvedimento assumendo che la sostanza stupefacente rinvenuta all’esterno dell’abitazione non possa essergli ascritta e che la somma in sequestro costituisca provento di vincite al gioco, priva dunque di valore probatorio. Si duole, inoltre, che il giudice abbia recepito passivamente la richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dal perimetro del sindacato di legittimità in materia di provvedimenti cautelari reali, delineato dall’art. 325 cod. proc. pen.: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e in presenza di vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e conferma l’identico principio in materia di sequestro preventivo alla luce delle Sez. II n. 49739 del 2023 e Sez. VI n. 6589 del 2013. Su questa base esclude che possano essere riproposte in cassazione, sotto le parvenze di una omessa o mancante motivazione, questioni attinenti all’accertamento del fumus e ai presupposti del sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell’art. 240-bis cod. pen. e dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte osserva che la ricostruzione del giudice della cautela ha valorizzato gli elementi dai quali emergeva, da un lato, la riconducibilità dello stupefacente alla disponibilità del ricorrente e della convivente, dall’altro, l’assenza di attività lavorativa idonea a giustificare il possesso di una somma così rilevante in contante. Tali valutazioni sono espressione di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è inoltre generico, poiché omette di enunciare le ragioni dei dedotti vizi e si limita a prospettare come inadeguate le conclusioni del giudice, senza confrontarsi con la motivazione che evidenzia l’eccentricità quantitativa e cronologica della somma rispetto alla documentazione allegata a giustificazione delle asserite vincite al gioco. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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