Doppia conforme e ricorsi inammissibili su concorrenza illecita e incendio (Cass. pen. Sez. III n. 34179 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di motivazione, quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, richiamandola e adottandone i medesimi criteri di valutazione delle prove, le due pronunce costituiscono un unico complessivo corpo decisionale, leggibile congiuntamente, e ricorre la c.d. doppia conforme. Il giudice di legittimità non può procedere alla rilettura degli elementi di fatto né all’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili. È inammissibile il ricorso che, senza dedurre alcun travisamento della prova, prospetti una propria diversa versione dei fatti o non si confronti con il compendio probatorio analizzato dai giudici di merito. Il ricorso del pubblico ministero che chieda una valutazione di merito non consentita è parimenti inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 30 ottobre 2024, conferma la pronuncia resa dal Tribunale in esito a giudizio abbreviato, con cui l’imputato è stato condannato per il delitto di danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen., in concorso con persona rimasta ignota, per aver appiccato il fuoco alla serranda e all’interno di un box commerciale. Nello stesso giudizio l’imputato è stato assolto dal delitto di illecita concorrenza di cui all’art. 513-bis cod. pen., per non aver commesso il fatto, e dalla tentata estorsione.
Avverso la sentenza propongono ricorso sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, dolendosi dell’assoluzione dal reato di illecita concorrenza, sia il difensore dell’imputato, censurando la condanna per illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria sui fotogrammi dei video.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a quello del Procuratore generale, il ricorrente allega una conversazione e un’annotazione di polizia giudiziaria per dimostrare la gestione di fatto dell’attività commerciale da parte dell’imputato e collegare così l’incendio a un contesto di illecita concorrenza. Si tratta però di una propria versione dei fatti.
Il Collegio rileva che non è stato dedotto alcun travisamento della prova e che ricorre la doppia conforme: ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per i ripetuti richiami e per l’adozione degli stessi criteri di valutazione, formando un unico corpo decisionale. Sul punto richiama Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011 e Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013.
Le doglianze del Procuratore generale erano già state proposte in primo grado e logicamente esaminate; il ricorrente non si confronta con esse e chiede di superare il dato, affermato dai giudici di merito, dell’impossibilità di collegare la condotta condannata all’attività imprenditoriale svolta non dall’imputato ma dalla sua famiglia. La Corte è così investita di una valutazione di merito che non le è consentita.
Anche il ricorso della difesa è inammissibile. In cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015). La difesa non si confronta con il compendio probatorio: i giudici di merito hanno condannato non solo sulla base dei fotogrammi, ma anche perché i due individui erano giunti a bordo di un’autovettura in uso all’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese e la condanna dell’imputato al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, con aumento oltre il massimo edittale ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, nonché la rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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