Vizio parziale di mente compatibile con il dolo e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35308 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio parziale di mente è concettualmente compatibile con il dolo, poiché la diminuente attiene alla formazione della volontà, mentre il dolo riguarda il momento in cui la volontà si manifesta: ne deriva l’autonomia tra l’attenuante e l’elemento soggettivo del reato. È inammissibile in sede di legittimità il motivo che, sul punto della responsabilità, si risolva in mere doglianze di fatto volte a prospettare una ricostruzione alternativa delle vicende, senza misurarsi con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito. La censura sulla eccessività della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è inammissibile quando riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e con conferma in appello, per il reato di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. e per altro reato. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 07/11/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e ulteriormente illustrato con memoria depositata il 9 settembre 2025.

La questione centrale attiene alla possibilità di ravvisare il dolo in presenza di un riconosciuto vizio parziale di mente, oltre che alla sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la contraddittorietà della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo alla luce del riconosciuto vizio parziale di mente. La Corte rileva che la censura non si misura con le argomentazioni dei giudici di merito, i quali avevano rappresentato la logica compatibilità del vizio parziale di mente con il dolo.

Il Supremo Collegio ribadisce l’autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla formazione della volontà, e l’intensità del dolo, che riguarda il momento in cui la volontà si manifesta. La Corte d’appello aveva già sviluppato tale rilievo, in particolare nella pagina 7 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo, relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. per asserita mancanza dell’elemento oggettivo, è giudicato non consentito in sede di legittimità. Esso si sostanzia in mere doglianze in punto di fatto, dirette a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di appello con diffuso e analitico apparato argomentativo.

La Corte richiama, in particolare, la pagina 8 della sentenza impugnata, ove si dà atto della riduzione della funzionalità del braccio, esorbitante rispetto al reato di mere percosse. Il terzo motivo, concernente l’eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, in ragione dell’idoneità della pena commisurata alla gravità della condotta e dell’assenza di ulteriori elementi da valutare positivamente.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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