Ricorso straordinario per errore di fatto del terzo estraneo alla confisca inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35765 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato al provvedimento di confisca che deduca l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., trattandosi di mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato. L’errore di fatto rilevante consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo. Restano esclusi dall’istituto i vizi di motivazione, l’errata valutazione di elementi probatori, gli errori di fatto privi di decisività e di oggettiva immediata rilevabilità, nonché gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione delle norme sostanziali e processuali.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata al provvedimento di confisca, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca. L’istanza era stata respinta e la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla prima sezione con la sentenza n. 6743 del 20/11/2024.

Avverso tale decisione il difensore ha quindi proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in asserite omissioni motivazionali. La questione che giunge all’esame della settima sezione riguarda, in via preliminare, l’ammissibilità di tale mezzo in capo a un soggetto diverso dal condannato e, in via ulteriore, la stessa configurabilità dell’errore dedotto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di carattere soggettivo, che assume rilievo assorbente. Il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., poiché si tratta di mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato.

A sostegno di tale conclusione il collegio richiama due arresti conformi: Sez. 6, n. 27807 del 30.04.2025 e Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024. Il difetto di legittimazione del ricorrente è dunque sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità.

La Corte svolge poi una ricostruzione dell’ambito oggettivo dell’istituto, rilevante in via ulteriore. L’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva l’esclusione, tra gli altri, di una serie di evenienze.

Restano fuori dall’operatività del rimedio i vizi di motivazione della decisione della Cassazione, perché il mezzo straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza sia viziata da una falsa rappresentazione della realtà per inesatta percezione risultante dalla sentenza stessa o dagli atti processuali del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003). È altresì esclusa l’errata valutazione di elementi probatori, poiché l’errore di fatto consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento delle stesse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003; n. 23417 del 23/05/2007).

Il collegio aggiunge che resta fuori dall’istituto anche l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità: il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella di errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004). Sono infine esclusi gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Il ricorso, osserva la Corte, si limita a dedurre asserite omissioni motivazionali, profilo estraneo all’istituto. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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