Deposito telematico dell’appello presso pec diversa da quella DGSIA non è inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 37358 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è causa di inammissibilità dell’appello il deposito telematico presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, qualora l’atto, entro il termine previsto, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere. Il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, di valenza generale nel processo penale, prevale sul rigido formalismo della presentazione, salvo il rischio che l’interessato assume per non avere seguito le regole prescritte. Le restrizioni all’accesso non possono pregiudicare il diritto a un tribunale garantito dalle fonti sovranazionali sul giusto processo.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, sul rilievo che i due atti di impugnazione erano stati inviati a indirizzi di posta elettronica certificata dell’ufficio g.i.p. e del dibattimento, differenti da quello indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582 e ss. cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150/2022, oltre a vizio della motivazione. Il ricorrente ha allegato l’attestazione del Direttore della cancelleria del Tribunale di Castrovillari secondo cui gli atti di impugnazione inviati a mezzo pec sull’indirizzo dell’ufficio g.i.p., prima dell’obbligatorietà del deposito sul portale, erano sempre stati scaricati, lavorati e trasmessi alla Corte di appello. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso e riconosce la natura fondata della doglianza. La sentenza impugnata aveva applicato l’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 muovendo dall’indirizzo corretto del Tribunale di Castrovillari, depositoattipenali.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it, rispetto al quale i due atti risultavano trasmessi agli indirizzi dell’ufficio g.i.p. e del dibattimento.

Il Collegio intende dare seguito all’orientamento di legittimità, applicabile anche alla fattispecie, secondo cui non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, qualora l’atto, entro il termine previsto, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere. Il precedente richiamato è Sez. VI n. 19415 del 17 aprile 2025.

Nel percorso argomentativo la Corte valorizza il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, affrontato dalle Sezioni unite n. 1626 del 24 settembre 2020. Tale principio, declinato nell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha assunto valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come emerge dall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L’atto raggiunge l’obiettivo prefisso dal ricorrente, mentre l’attività di deposito resta irregolare ed efficace solo per il concomitante intervento di fattori esterni, dei quali l’interessato assume il rischio per non avere seguito le regole prescritte.

La Corte estende tali principi al caso in cui l’impugnazione, trasmessa via pec a un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA, sia comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente a decidere, così come nei casi di atto trasmesso da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore, presentato a mano o inviato per posta ordinaria in forma adeguata. L’interpretazione è resa doverosa dalle fonti sovranazionali sul giusto processo: pur riconoscendosi agli Stati ampio margine di apprezzamento, le restrizioni non devono pregiudicare il diritto a un tribunale nella sua stessa sostanza, come affermato da Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, e Mortier c. Francia, n. 42195/98.

In presenza della tempestiva trasmissione dell’appello all’indirizzo riferibile all’ufficio competente a riceverlo e della sua effettiva presa in carico da parte di tale ufficio, deve escludersi la causa di inammissibilità. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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