Confisca del terzo estraneo e carenza di interesse sopravvenuto (Cass. pen. Sez. VI n. 37380 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo estraneo al procedimento, formalmente proprietario del bene sottoposto a sequestro e colpito da confisca disposta con sentenza, può chiedere la restituzione al giudice della cognizione prima del passaggio in giudicato e, in caso di diniego, proporre appello cautelare dinanzi al tribunale competente ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. Tuttavia, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento che ha disposto la confisca, l’annullamento dell’ordinanza che ha deciso sull’appello cautelare non produce alcun effetto sulla statuizione ablatoria ormai definitiva, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. In tal caso le doglianze del terzo vanno fatte valere in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.
Il Fatto
Nel corso di indagini preliminari per reati in materia di stupefacenti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona sottoponeva a sequestro, tra l’altro, un’autovettura intestata a un terzo, estraneo al procedimento. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato, su richiesta delle parti, veniva applicata la pena e disposta la confisca di tutto quanto in sequestro ai sensi degli artt. 240, comma 2, cod. pen. e 87 d.P.R. n. 309/1990.
Il terzo proprietario, rimasto estraneo al giudizio, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; altra Sezione della Corte lo riqualificava come appello cautelare e trasmetteva gli atti al Tribunale di Savona, che rigettava l’impugnazione. Avverso tale ordinanza il terzo ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce le coordinate del giudizio rimesso al Tribunale, ribadendo il principio delle Sezioni Unite n. 48126 del 2017: in tema di misure cautelari reali, il terzo estraneo formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza, può chiedere la restituzione al giudice della cognizione prima del passaggio in giudicato e, in caso di diniego, proporre appello cautelare dinanzi al tribunale del riesame. Per il terzo tale rimedio costituisce l’unico strumento attivabile per contestare il vincolo fino al giudicato, poiché solo da quel momento egli è legittimato a contestare il provvedimento ablativo mediante incidente di esecuzione.
Su queste premesse il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata è certamente errata, perché il Tribunale, anziché pronunciarsi sulla legittimità del sequestro, ha impropriamente integrato motivazione e dispositivo della sentenza di patteggiamento, nella parte relativa alla confisca. La cognizione del tribunale in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. verte, difatti, esclusivamente sulla valutazione dei presupposti per il mantenimento del vincolo, restando preclusa ogni determinazione in tema di confisca, provvedimento di esclusiva competenza del giudice del procedimento principale. Sarebbe dunque astrattamente giustificato un annullamento.
Tuttavia, il ricorso è ancor prima inammissibile per carenza di interesse. Nelle more, la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato, con conseguente definitività della confisca disposta. L’invocato annullamento non dispiegherebbe alcun effetto su tale statuizione: ne deriva la sopravvenuta mancanza di interesse a rimettere la questione a un giudice di rinvio, che si esprimerebbe su una misura cautelare ormai cessata perché assorbita dalla misura ablatoria finale.
Resta fermo che le questioni potranno essere fatte valere dal terzo in sede di incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., rimedio operante nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa (Sez. 6 n. 27807 del 2025). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali, senza versamento alla Cassa delle ammende, in applicazione della Corte cost. n. 186 del 2000 sull’art. 616 cod. proc. pen., non essendo ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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