Riciclaggio e autoriciclaggio, sufficienza della condotta dissimulatoria non assoluta (Cass. pen. Sez. II n. 37708 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia dissimulatoria della condotta di riciclaggio, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., non deve essere necessariamente assoluta. L’uso del termine «ostacolare» consente di ritenere integrato il delitto anche con operazioni che rendano soltanto difficile l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche quando si tratti di operazioni tracciabili, poiché l’astratta individuabilità dell’origine illecita del bene non costituisce l’evento del reato. Integra pertanto un autonomo atto di riciclaggio il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente a un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito. In tema di autoriciclaggio, la trasformazione del profitto del reato presupposto in beni, con la loro successiva rivendita nell’ambito dell’attività imprenditoriale dell’agente, reca con sé la dissimulazione dell’origine illecita della provvista.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per essere diversi reati loro ascritti estinti per prescrizione, rideterminava la pena e revocava la confisca nei confronti della terza imputata.
Tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo contestava la configurabilità dell’autoriciclaggio, per essere stata ricompresa nella medesima condotta materiale sia il reato presupposto sia la condotta autoriciclatoria. Il secondo eccepiva il difetto dell’elemento soggettivo del reimpiego e la contraddittorietà della motivazione. La terza contestava l’elemento oggettivo e soggettivo del riciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo, la sentenza di appello costituisce una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, con la conseguenza che le due decisioni possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale.
I giudici di merito avevano evidenziato che la sottrazione del denaro ai clienti dell’istituto di credito costituiva il reato presupposto, mentre l’autoriciclaggio era posto in essere con l’acquisto dei beni, poi sistematicamente rivenduti a terzi nell’ambito dell’attività imprenditoriale parallela dell’imputato. La trasformazione del profitto in beni recava con sé la dissimulazione dell’origine illecita della provvista. Il motivo, riproponendo le stesse doglianze d’appello, è risultato aspecifico.
Quanto al secondo ricorrente, la responsabilità per l’impiego di denaro di provenienza illecita era stata circoscritta ai soli finanziamenti derivati da due furti aggravati, rispetto ai quali egli aveva consapevolezza della provenienza illecita, avendo individuato nel coimputato il soggetto capace di sostituire i canali di finanziamento bancari preclusigli. Non si ravvisa la dedotta violazione di legge, trattandosi di situazioni diverse: il concorso in alcuni reati predatori, da un lato, e le ipotesi di impiego di denaro, dall’altro.
Quanto alla terza ricorrente, i motivi sull’elemento oggettivo sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio secondo cui l’efficacia dissimulatoria dell’azione non deve essere assoluta: l’art. 648-bis cod. pen., usando il termine «ostacolare», consente di ritenere integrato il delitto anche con operazioni che rendano difficile l’accertamento della provenienza, anche se tracciabili. Integra riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa tra conti diversamente intestati.
Il motivo sull’elemento soggettivo è inammissibile perché reitera le doglianze d’appello. La Corte territoriale aveva evidenziato l’accredito distonico di una somma rilevante, l’indicazione di un finanziatore sconosciuto, l’assenza di documentazione giustificativa e l’inattendibilità della versione difensiva. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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