Sottrazione fraudolenta: la fraudolenza va accertata prima dell’idoneità elusiva (Cass. pen. Sez. III n. 38974 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, il carattere fraudolento dell’atto dispositivo deve essere accertato in via preliminare e autonoma rispetto all’idoneità dell’atto a rendere più difficoltosa la riscossione coattiva. L’elemento oggettivo del reato richiede la sussistenza di connotazioni di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero. Il mero trasferimento di somme su un conto estero intestato allo stesso obbligato, in uno Stato dell’Unione Europea, non integra di per sé l’atto fraudolento. È viziata da omessa motivazione la sentenza d’appello che fondi l’affermazione di responsabilità sulle sole difficoltà di recupero dell’imposta evasa.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 06/06/2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 20/09/2022 nei confronti del ricorrente per il reato continuato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, escludendo invece la responsabilità per il diverso reato di cui all’art. 483 cod. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Con i motivi nuovi di appello aveva contestato il carattere fraudolento dei versamenti operati su un proprio conto estero, trattandosi di somme dichiarate e trasferite in uno Stato dell’Unione Europea. La Corte territoriale non aveva dato risposta a tali censure.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla soglia di punibilità, e lo dichiara manifestamente infondato. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui, ai fini della sottrazione fraudolenta, il superamento della soglia di cinquantamila euro non va verificato con riferimento a ogni singola annualità d’imposta, citando Sez. 3, n. 16686 del 2021 e Sez. 3, n. 28488 del 2025.

Il secondo motivo è invece accolto e assume valenza assorbente. Il Collegio muove dalla regola secondo cui gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta solo quando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, rendendo più difficoltosa la riscossione coattiva. Richiama Sez. 3, n. 35983 del 2020 e Sez. 3, n. 10161 del 2018, che ha precisato come la natura fraudolenta presupponga che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile.

La Corte rileva che la proposizione dei motivi aggiunti era del tutto rituale, costituendo sviluppo di rilievi già veicolati con i motivi principali, e che la Corte territoriale non ha dato adeguata risposta alle censure sulla insussistenza dell’elemento oggettivo.

La sentenza impugnata si era limitata a richiamare le difficoltà che l’Amministrazione finanziaria avrebbe incontrato per effetto delle operazioni bancarie, senza soffermarsi sul preliminare problema della fraudolenza delle operazioni medesime. Indagine tanto più necessaria considerando che tutte le operazioni contestate consistevano nel trasferimento di somme su un conto intestato non già a un prestanome, bensì allo stesso obbligato. Le perplessità sull’origine delle somme avrebbero potuto costituire al più uno spunto per altre ipotesi di reato, ma nulla aggiungono sulla riconducibilità dei bonifici verso un conto a sé intestato in altro Paese UE nell’alveo degli atti fraudolenti di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

La Corte dichiara quindi ultronea la disamina degli ulteriori motivi e annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari.

Nota della Redazione

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