Concorso morale nell’indebito uso del telefono da parte del detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 39446 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo del concorrente morale può manifestarsi in forme differenziate e atipiche, tra cui l’agevolazione, il rafforzamento del proposito criminoso o l’istigazione alla prosecuzione dell’attività illecita. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altri risiede nel carattere meramente passivo della prima, inidoneo ad apportare alcun contributo causale, e nel contributo partecipativo positivo della seconda. Ne deriva che chi intrattiene continuativamente conversazioni telefoniche con un detenuto, esortandolo a ulteriori indebiti contatti, può integrare il concorso morale nel reato proprio di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., commesso dal detenuto mediante indebito utilizzo dell’apparecchio telefonico.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a un indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 391-ter, terzo comma, cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza difensiva, aveva annullato l’ordinanza cautelare, escludendo la configurabilità in capo all’indagato del concorso nel reato contestato.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento, nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato la condotta dell’indagato come mera connivenza non punibile. La questione approda così davanti alla Corte, che è chiamata a stabilire se la condotta di chi si limiti a ricevere le telefonate del detenuto, senza censurarne l’operato, possa integrare un contributo concorsuale sul piano morale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo introdotto dall’art. 9 del d.l. n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, che ha inserito nel codice penale la fattispecie di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il legislatore ha configurato una pluralità di condotte alternative e ha sanzionato autonomamente, al terzo comma, la condotta del detenuto che riceva o utilizzi indebitamente l’apparecchio, proprio per non rimettere la punibilità del ristretto all’eventuale concorso con l’autore della condotta di cui al primo comma.
Su questa base i giudici di legittimità richiamano la regola generale dell’art. 110 cod. pen. e il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost., dal quale deriva che si risponde del fatto proprio e non del fatto altrui. Viene richiamata la Corte cost. n. 55 del 2021, che ha sottolineato come la struttura del concorso di persone investa di dolo la condotta di ciascun concorrente, con possibile diverso grado di intensità e di partecipazione causale.
La Corte ricorda quindi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 45276 del 2003, secondo cui il contributo causale del concorrente morale può assumere forme atipiche, quali l’istigazione, l’agevolazione, il rafforzamento del proposito criminoso o la mera adesione, purché il giudice di merito motivi sull’esistenza di una reale partecipazione in rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti. La norma sul concorso opera così come regola di estensione della tipicità.
Da questi principi discende la distinzione tra connivenza non punibile e concorso: la prima postula un comportamento meramente passivo; il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, che si realizza anche solo assicurando allo altro concorrente lo stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza, rendendo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, che ha dato atto di numerose conversazioni protrattesi per un rilevante arco temporale e, al contempo, ha escluso il concorso morale dell’indagato senza indicare con linearità le ragioni per cui non abbia apprezzato un’eventuale agevolazione concorsuale. L’annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro consegue alla necessità di valutare se la condotta di chi interloquisce continuativamente con il detenuto ed esorta a ulteriori conversazioni illecite possa rafforzarne o agevolarne il proposito criminoso.
Nota della Redazione
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