Estradizione: al giudice del rinvio vietato il ricalcolo autonomo della pena residua (Cass. pen. Sez. II n. 33597 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione esecutiva, il giudice del rinvio chiamato a verificare la condizione della pena residua superiore a quattro mesi prevista dall’art. 2, par. 1, secondo periodo, della Convenzione europea di estradizione non può procedere a un autonomo ricalcolo della sanzione. Egli deve attenersi rigorosamente al calcolo già operato dal giudice straniero nella pronuncia definitiva di condanna, unico organo competente a determinarla. L’annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 624, primo comma, cod. proc. pen., rende definitive le statuizioni non annullate, precludendo la riproposizione delle censure già respinte in sede rescindente.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, dichiarava esistenti le condizioni per l’estradizione di un imputato verso l’Albania in relazione al delitto di corruzione, rideterminando contestualmente la pena in mesi quattro di reclusione, già ridotta per la scelta del rito. Il precedente annullamento della Corte di cassazione aveva riguardato il solo reato di guida in stato di ebbrezza.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’estradando proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: l’omessa integrazione del materiale informativo, l’illegittimo ricalcolo della pena, la mancata detrazione del periodo di privazione della libertà presofferto, la violazione dei principi del giusto processo e il rischio di trattamenti inumani nelle carceri albanesi, nonché l’omessa valutazione delle condizioni personali e familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi primo, quarto, quinto e sesto, dichiarandoli inammissibili perché coperti da giudicato parziale. Il precedente annullamento aveva investito esclusivamente la questione della condanna per guida in stato di ebbrezza, mentre tutte le altre censure — conoscenza della lingua, condizioni detentive, circostanze personali — erano state respinte con la pronuncia rescindente.
Il collegio richiama l’art. 624, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui la sentenza non annullata per tutte le disposizioni ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non presentano connessione essenziale con quella annullata. Ne deriva che le questioni già definitivamente decise non possono essere nuovamente devolute nella fase di rinvio.
Il secondo motivo è invece ritenuto fondato. La Corte rileva che la pronuncia rescindente aveva stabilito che il giudice del rinvio dovesse accertare se venisse meno la condizione prevista dall’art. 2, par. 1, secondo periodo, della Convenzione europea di estradizione, ossia l’individuazione di una pena superiore a mesi quattro di reclusione.
Tale valutazione doveva avvenire attenendosi rigorosamente al calcolo già effettuato dal giudice albanese nella sentenza definitiva, senza che la Corte territoriale potesse arbitrariamente procedere a un ricalcolo autonomo. Dal testo della pronuncia straniera emerge che il giudice aveva determinato mesi sei per ciascun reato, pari gravità, poi rideterminati in mesi nove complessivi per effetto dell’unica condanna; per ciascun reato la pena era quindi di mesi quattro e giorni quindici, su cui conteggiare la riduzione per il rito.
Conseguentemente la pena residua per il solo reato di corruzione è pari a mesi tre, e ha errato la Corte di appello nel determinarla in mesi quattro già ridotta. Non sussiste dunque la condizione convenzionale della pena superiore a mesi quattro. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio, con dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.
Nota della Redazione
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