Confisca denaro per stupefacenti richiede presupposti art 240-bis cod pen (Cass. pen. Sez. III n. 40799 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato è consentita solo quando ricorrano le condizioni della confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Non è ipotizzabile, fuori da tali condizioni, una confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né ai sensi del comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per difetto del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene la declaratoria di responsabilità. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo. In presenza di una doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sulla motivazione impone al ricorrente un confronto puntuale con il corpo argomentativo integrato delle due sentenze.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 6 dicembre 2024, ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni all’esito di giudizio abbreviato, che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, esclusa la contestata recidiva e applicata la riduzione per la scelta del rito, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente, del bilancino e dei cellulari, nonché della somma di denaro in sequestro.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza assoluta di motivazione sulla dosimetria della pena e la contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di restituzione della somma sequestrata, asseritamente provento di attività imprenditoriale lecita della compagna convivente. Il Procuratore generale ha invocato la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che ci si trova dinanzi a una doppia conforme di merito. Il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, preso atto delle censure, è giunto alla medesima conclusione. In tale ipotesi le motivazioni dei due provvedimenti si integrano in un unico corpo argomentativo, con conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le sentenze, onere nella specie non assolto.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ribadisce che esse non costituiscono oggetto di benevola e discrezionale concessione, ma il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente dall’art. 133 cod. pen., che presentano connotazioni tanto rilevanti da esigere una considerazione particolare ai fini della quantificazione della pena. Il loro riconoscimento non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. n. 92 del 2008, convertito con modifiche nella legge n. 125 del 2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
La Corte osserva che il giudice di merito non è tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. La Corte territoriale ha giustificato il minimo discostarsi della pena base da quella edittale con la gravità del fatto, desunta dalla scaltrezza dell’agire, dall’occultamento dello stupefacente in tre distinti siti pertinenti all’abitazione e dal dato ponderale, e ha negato le attenuanti per il complessivo atteggiamento oppositivo, la scarsa propensione all’osservanza delle prescrizioni domiciliari e l’assente resipiscenza. La motivazione è coerente e immune da vizi di manifesta illogicità, dunque insindacabile.
Il tema del travisamento della prova è respinto: non si tratta di reinterpretare gli elementi valutati dal giudice di merito, ma di verificare se detti elementi sussistano. Il vizio di contraddittorietà processuale vede circoscritta la cognizione di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, non alla sua rilettura nel merito. Nella specie il verbale di arresto rassegna l’atteggiamento oppositivo del ricorrente e il suo iniziale rifiuto di fornire i codici di accesso ai dispositivi, salvo poi comunicarne di errati.
Sul terzo motivo, la Corte afferma che, trattandosi di condanna per detenzione illecita di stupefacente, è applicabile solo la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, inserito dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 21 del 2018. Non è ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. per la mancanza del necessario nesso tra il denaro e il reato. La decisione impugnata è corretta, avendo la Corte di appello valorizzato la sproporzione dell’importo rispetto alle capacità reddituali e l’assenza di giustificazione della lecita provenienza, comparativamente valutando le modalità di occultamento del contante e le dichiarazioni rese. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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