Prescrizione dedotta solo con memoria difensiva: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35520 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del reato non può essere rilevata d’ufficio in cassazione quando non sia stata dedotta con i motivi di ricorso e sia introdotta per la prima volta solo con la memoria difensiva. Le parti e i difensori conservano il diritto di presentare memorie ex art. 121 cod. proc. pen., ma tale facoltà non supera le preclusioni fissate dai termini per impugnare e per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen.. Ne consegue che la memoria non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti, ma può soltanto supportare, con più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti. È inammissibile, per reiterazione, la censura che riproponga in modo non specifico doglianze motivatamente disattese dal giudice dell’appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 10/12/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma il 16/12/2024 nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 8 d. lgs. 74/2000, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento della inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture. Successivamente depositava memoria difensiva con cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione e insisteva per l’accoglimento, anche in relazione alla sopravvenuta prescrizione del reato, non dedotta con i motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo attinente all’elemento materiale del reato. La sentenza impugnata, alle pagine 6-7, contiene una motivazione articolata in quattro punti, con rilievi logici e fattuali che consentono di ritenere le operazioni «soggettivamente» inesistenti e non oggettivamente tali. Si tratta di una riqualificazione pacificamente consentita al giudice dell’appello, rispetto alla quale il ricorrente non si confronta né propone censure specifiche.
Sul punto la società coinvolta – priva di dipendenti, sede sociale e magazzino – emerge come mera «cartiera». La doglianza risulta così inammissibile perché meramente reiterativa di censure già motivatamente disattese.
Il nucleo del provvedimento riguarda l’eccezione di prescrizione introdotta soltanto con la memoria difensiva. La Corte richiama il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna appellata quando sia proposto per il motivo della mancata dichiarazione della causa estintiva maturata prima della pronuncia impugnata, pur non dedotta in appello dalla difesa, con conseguente annullamento senza rinvio e dichiarazione di estinzione del reato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci).
Tale ampiezza, tuttavia, non estende i poteri del giudice di legittimità oltre i confini segnati dall’impugnazione. Le parti conservano il diritto di presentare memorie ex art. 121 cod. proc. pen., ma la facoltà non può superare le preclusioni dei termini per impugnare e per i motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen.. La memoria può solo supportare i temi già devoluti, non introdurne di diversi, secondo il principio espresso da Sez. III n. 25868 del 20/02/2024 e da Sez. V n. 29344 dell’11/07/2025.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Rilevata l’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica l’art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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