Favoreggiamento immigrazione, competenza nel luogo dell’invio telematico (Cass. pen. Sez. I n. 41727 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai fini della determinazione della competenza territoriale deve aversi riguardo al luogo in cui è disposto l’invio telematico della falsa documentazione alla Prefettura e non a quello in cui la Prefettura stessa ha sede. Il reato di cui all’art. 12, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 è di per sé integrato dalla presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, sorretta dal fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, impedendo l’attivazione della procedura di espulsione. La competenza si radica in capo all’ufficio del giudice del luogo della postazione remota utilizzata, coincidendo con tale momento quello di consumazione del reato.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo ha sollevato conflitto negativo di competenza nel procedimento a carico di due imputati, cui si contesta il reato di favoreggiamento della permanenza di ventuno persone di cittadinanza albanese e marocchina nel territorio nazionale, in violazione dell’art. 12, comma 5, d. lgs. n. 298 del 1998 e dell’art. 110 cod. pen.
Il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, individuando il luogo di commissione in Cuneo, sede della Prefettura che aveva ricevuto le dichiarazioni di emersione. Il giudice remittente ha invece ritenuto competente il Tribunale di Alessandria, valorizzando il luogo della postazione remota dalla quale le domande erano state inviate in via telematica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato la situazione come conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., essendo stato il medesimo fatto ricusato da due giudici, con conseguente stasi del procedimento superabile solo con l’intervento della Cassazione.
Sul merito, il Collegio ha dato continuità all’orientamento secondo cui il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l’ingresso illegale si sia effettivamente verificato. La Corte ha altresì ribadito che integra la fattispecie la condotta di chi precostituisca falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro, al fine di consentire a cittadini extracomunitari di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Con specifico riferimento al fenomeno della cd. emersione, è stato richiamato il principio per cui la presentazione di false dichiarazioni impedisce l’attivazione della procedura di espulsione e preclude la configurabilità della desistenza volontaria, richiedendo questa che la cessazione dell’azione determini l’impossibilità dell’evento.
Su tali basi la Corte ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria, Ufficio Gip, in ragione della collocazione della postazione remota dalla quale sono partite le domande di emersione dirette alla Prefettura di Cuneo. Ha richiamato il principio secondo cui, per il reato realizzato mediante invio telematico di falsa documentazione alla Prefettura, deve aversi riguardo al luogo in cui detto invio è disposto e non a quello in cui la Prefettura ha sede, disponendo la trasmissione degli atti all’ufficio dichiarato competente.
Nota della Redazione
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