Rinuncia agli atti accettata: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 346 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio produce l’effetto estintivo del processo solo a seguito dell’accettazione della controparte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, non configurandosi come diritto potestativo del rinunciante. L’accettazione deve essere priva di riserve o condizioni ed espressa nelle forme di cui all’art. 306 cod. proc. civ. La domanda di accertamento dell’inadempimento del concessionario della riscossione per mancato introito di somme iscritte a ruolo e di risarcimento del danno rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 172, lett. d), C.G.C., con sussistenza della legittimazione ad agire dell’ente creditore. La declaratoria di estinzione preclude ogni ulteriore statuizione, anche sulle domande non esaminate.

Il Fatto

Una società concessionaria di trasporto pubblico proponeva ricorso in riassunzione davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, nei confronti dell’agente della riscossione e della Procura regionale. Chiedeva di accertare l’inadempimento contrattuale del concessionario per il mancato introito di somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, con condanna al pagamento dell’importo non riscosso, delle maggiorazioni di cui all’art. 27 legge n. 689/1981 e degli interessi, oltre al risarcimento del danno di immagine.

Il giudizio giungeva davanti al giudice contabile a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che aveva applicato l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023 sul regolamento preventivo di giurisdizione. La Procura regionale, con conclusioni, prospettava l’ammissibilità della domanda nei limiti dell’accertamento della dispersione delle ragioni creditorie, restando inammissibile quella per danno all’immagine. L’agente della riscossione eccepiva il difetto di legittimazione attiva e l’infondatezza. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava la sopravvenuta mancanza di interesse e la rinuncia agli atti, con richiesta di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della propria giurisdizione. La fattispecie — accertamento dell’inadempimento del concessionario della riscossione e condanna al risarcimento del danno patrimoniale e d’immagine — rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C., come già statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche. Ne deriva la sussistenza sia della giurisdizione contabile sia della legittimazione ad agire dell’ente creditore.

Il Collegio esamina poi l’effetto della rinuncia. Ricorda che la rinuncia agli atti può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, senza riserve o condizioni e con le modalità di cui all’art. 306 cod. proc. civ. La rinuncia non è diritto potestativo idoneo a produrre da sola l’effetto estintivo: occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che l’accettazione è necessaria solo quando nel rapporto processuale vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione. Il fondamento del diritto ad accettare o a non accettare risiede nell’essere parte costituita, non già nell’avere un interesse concreto alla partecipazione al giudizio.

Nel caso di specie l’agente della riscossione, costituitosi, ha accettato la rinuncia depositata dalla ricorrente, con accordo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite. In presenza di tale accettazione, ogni ulteriore statuizione del Collegio è preclusa: il giudizio va dichiarato estinto. Le spese sono compensate in ragione dell’accordo manifestato tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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