Ammissibile il mero accertamento sanitario nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 21 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico pubblico dinanzi alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni comprende le domande di mero accertamento, sicché è ammissibile il ricorso del lavoratore che chieda di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità. Condizione di ammissibilità è la sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cpc, richiamato dall’art. 7, comma 2, del codice della giustizia contabile, che va verificato in concreto e sussiste quando l’accertamento è preordinato all’ottenimento della prestazione. La Corte dei conti conosce dunque la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta ai sensi dell’art. 445-bis cpc, non riservata alla giurisdizione ordinaria. In presenza di divergenti valutazioni medico-legali la decisione della questione, di natura tecnica, è rimessa a un parere motivato di un qualificato organo sanitario pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di una società a partecipazione pubblica, era stato dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro, ma non impossibilitato in modo assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ne era seguito il licenziamento per inidoneità permanente e assoluta.
L’Inps gli aveva riconosciuto un’invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% e aveva respinto la domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, non riconoscendo la condizione di inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Il ricorrente ha allora adito il Giudice unico delle pensioni per ottenere un accertamento tecnico preventivo sulla propria totale inabilità e la conseguente omologazione del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
L’Istituto previdenziale ha eccepito l’inammissibilità della domanda sotto due profili: il mezzo richiesto non sarebbe riconducibile all’art. 696-bis cpc, ma all’art. 445-bis cpc, riservato alla giurisdizione ordinaria e non esperibile dinanzi al giudice contabile; il ricorso avrebbe inoltre a oggetto un mero accertamento, privo di attitudine a definire il giudizio.
La Corte ha rigettato l’eccezione muovendo dal carattere esclusivo della cognizione intestata alla Corte dei conti in materia di pensioni. Da tale esclusività deriva la competenza a conoscere anche le domande di mero accertamento, come avviene nel caso, per nulla infrequente, del dipendente pubblico ancora in servizio che chieda di accertare la dipendenza di un’infermità da ragioni di servizio ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata.
Il giudice contabile ha poi individuato la condizione di ammissibilità dell’azione nell’interesse ad agire ex art. 100 cpc, richiamato dall’art. 7, comma 2, del codice della giustizia contabile. Nel caso concreto l’interesse è stato ritenuto chiaramente presente, perché l’accertamento richiesto è preordinato all’ottenimento della pensione di inabilità: la domanda non è dunque una quaestio teorica, ma lo strumento per conseguire la prestazione.
Rigettata l’eccezione, il giudice ha precisato l’oggetto del decidere: stabilire se, alla data di conclusione della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro, il ricorrente fosse o meno inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Poiché su tale questione tecnica esistono divergenti valutazioni medico-legali documentate agli atti, con separata ordinanza istruttoria è stato richiesto il parere motivato a un qualificato organo sanitario pubblico, con rinvio del prosieguo e spese al definitivo. Disposta altresì l’omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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