Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte non costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 325 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, retto dal principio dispositivo, l’art. 110, comma 3, c.g.c. va interpretato nel senso che l’accettazione della rinuncia agli atti deve provenire dalla controparte costituita, secondo il modello dell’art. 306 cod. proc. civ.. La dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rende inutilmente dilatoria la regolarizzazione del contraddittorio, poiché la carenza di interesse condurrebbe comunque all’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c.. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, è titolare di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS secondo il c.d. sistema misto, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità utile inferiore a diciotto anni. Egli rivendica la rideterminazione della pensione, assumendo applicabile la percentuale del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, in luogo del 44% dell’art. 54 del medesimo Testo unico.

Presentata istanza di ricalcolo il 24.01.2020 e ottenuto il rigetto dall’Istituto previdenziale, il ricorrente ha introdotto il giudizio. L’INPS non si è costituita, non risultando la notifica del ricorso nei termini di legge. Con atto depositato il 27.09.2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si esaurisce nella qualificazione degli effetti della rinuncia agli atti in un giudizio in cui la controparte non si è costituita. La Corte muove dall’art. 110, comma 3, c.g.c., che subordina l’efficacia della rinuncia all’accettazione della controparte nelle debite forme. Il dato letterale non chiarisce se l’accettazione presupponga la costituzione in giudizio del convenuto.

Sul punto la Sezione aderisce all’indirizzo espresso da Corte conti, Sez. II app. n. 88/2018, secondo cui l’art. 110, comma 3, c.g.c. va letto nel senso che l’accettazione debba intervenire ad opera della controparte costituita, alla stregua della corrispondente disposizione del codice di rito civile. Il richiamo all’art. 306 cod. proc. civ. conferma che l’accettazione è atto della parte che ha assunto la qualità di parte processuale.

Ne deriva che, nel caso di specie, la rinuncia non richiede alcuna accettazione. La Corte esclude tuttavia che ciò determini una lacuna procedurale: la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione rende inutilmente dilatoria la regolarizzazione del contraddittorio. La sopravvenuta carenza di interesse condurrebbe comunque all’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c., con esito identico a quello della rinuncia.

La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese, e nulla è liquidato.

Il percorso argomentativo ha rilievo sistematico: nel processo contabile pensionistico l’estinzione per rinuncia opera anche quando la controparte non si sia costituita, purché la rinuncia consti da atto depositato e non emerga un interesse contrario alla prosecuzione. La decisione privilegia l’economia processuale rispetto all’onere di integrare il contraddittorio, evitando attività istruttorie prive di utilità concreta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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