Estinzione immediata del processo pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 438 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, applicabile anche al contenzioso pensionistico pubblico, la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, ritualmente destinataria del provvedimento di fissazione comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale, impone la dichiarazione di estinzione immediata del processo. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, comportano la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio. Gli artt. 181 e 309 c.p.c. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., tenendo conto della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale. Le spese sono compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex dipendente dell’ANAS, ha impugnato il decreto con cui l’INPS gli ha conferito la pensione anticipata, contestando l’erroneità dei criteri utilizzati per determinare il trattamento. Ha chiesto l’annullamento della determinazione e la condanna dell’istituto a riformulare correttamente il provvedimento di liquidazione, con nuovo calcolo degli importi e pagamento degli arretrati.

Il ricorso è stato proposto con atto di riassunzione all’esito di un provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal Tribunale del Lavoro. All’udienza pubblica del 18 settembre 2024 nessuno è comparso per le parti.

La Motivazione della Corte

La decisione si concentra su un rilievo preliminare, assorbente rispetto al merito della controversia pensionistica. Il giudice rileva che non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente. Il ricorrente era però ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione, comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data 19 febbraio 2024.

Da questo presupposto la Corte fa discendere la dichiarazione di estinzione immediata del processo. Il percorso argomentativo non si limita alla constatazione dell’omissione, ma la inquadra nel sistema delle garanzie processuali del rito applicabile.

Il giudice richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, ritenuto applicabile anche al rito pensionistico pubblico. Da tali principi deriva che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si applicano la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

A fondamento della soluzione la Corte richiama gli artt. 24 e 111 Cost. e gli artt. 181 e 309 c.p.c., ai quali impone un’interpretazione costituzionalmente orientata. Tale lettura deve tener conto dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale. L’estinzione del giudizio consegue quindi tanto alla carenza di prova della notifica quanto alla mancata comparizione alla prima udienza.

Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese tra le parti. La pronuncia è stata adottata in composizione monocratica e definisce il giudizio senza esame del merito della pretesa pensionistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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