Quote latte comunicazione ex L 33/09 non costituisce atto di accertamento presupposto (Cons. Stato n. 1075 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione resa ai sensi dell’art. 8-quinquies della legge n. 33/2009, in quanto rivolta a dare attuazione a un’istanza di rateizzazione, non ha efficacia lesiva sul piano dell’an della pretesa e non costituisce l’atto di accertamento del prelievo supplementare latte: la sua mancata impugnazione non rende inammissibili le censure articolate avverso il ruolo e la cartella di pagamento. Nel sistema delle quote latte l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti ex art. 8-ter, comma 2, del d.l. n. 5/2009 è equiparata all’iscrizione a ruolo, senza che il debito venga riscosso due volte; tutti i pagamenti, anche mediante compensazione impropria con i premi PAC, vanno imputati a un unico debito. Il credito per prelievo supplementare non ha natura tributaria, con la conseguenza che non opera il termine decadenziale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, limitato alle imposte dirette e all’IVA.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato la cartella di pagamento con cui le è stato richiesto il pagamento di oltre 42.000 euro a titolo di prelievo latte per l’annata 1996/1997, oltre interessi e oneri di riscossione, estendendo l’impugnazione agli atti connessi, presupposti o conseguenti. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ravvisando l’atto presupposto nella comunicazione ex art. 8-quinquies della legge n. 33/2009 e dichiarando inammissibili, per mancata tempestiva impugnazione di tale atto, numerose censure.
La società ha proposto appello, deducendo l’erronea individuazione dell’atto presupposto e riproponendo questioni di prescrizione, legittimità della compensazione nazionale, decadenze della riscossione, duplicazione del ruolo, quantificazione del debito, motivazione e notifica della cartella. In corso di giudizio il Collegio ha disposto istruttoria per acquisire la documentazione relativa alle notifiche e ai provvedimenti giurisdizionali richiamati.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello è fondato. La cartella richiama l’atto ex legge n. 33/2009 prot. n. 28507, non la comunicazione prot. n. 25542 del 2 ottobre 2018 valorizzata dal TAR; quella effettivamente richiamata, peraltro, era stata inviata a evasione di un’istanza di rateizzazione e non aveva efficacia lesiva sull’an della debenza. L’appellante, inoltre, aveva correttamente impugnato anche il ruolo, cosicché la mancata impugnazione della comunicazione non poteva fondare la declaratoria di inammissibilità delle censure.
Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui l’annullamento dell’atto di prelievo ha effetti caducanti sul ruolo e sulla cartella, mentre, in caso di mancata impugnazione dell’accertamento, occorre impugnare gli atti esecutivi per vizi propri: principio affermato in analogia alla giurisprudenza tributaria (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4939/2025). Esso, tuttavia, non opera automaticamente quando una comunicazione abbia preceduto ruolo e cartella.
Respinta l’eccezione di prescrizione: gli atti di prelievo furono impugnati dalla prima acquirente e dall’appellante, con contenzioso che ha interrotto e sospeso il decorso del termine almeno sino al 2014; nel 2018 l’AGEA ha intimato il pagamento e la domanda di rateizzazione è stata accolta. La censura sul termine decadenziale ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 è infondata, perché il credito per prelievo supplementare non ha natura tributaria e segue la disciplina dei crediti ordinari (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9772/2023; n. 7504/2024).
Quanto alla dedotta duplicazione, l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti equivale all’iscrizione a ruolo, ma non comporta una doppia riscossione; la compensazione con i premi PAC non è atto di esecuzione, bensì modalità di pagamento imposta dalla normativa europea, legittima finché il debito è iscritto nel Registro (Cass. civ., Sez. I, n. 22827/2024). Resta fermo che tutti i pagamenti, anche per compensazione impropria, devono decurtare il debito.
Il tabulato prodotto non consente di stabilire l’annata cui si riferiscono le compensazioni, né la posizione complessiva dell’appellante. L’esenzione dagli interessi ex art. 10, comma 34, del d.l. n. 49/2003 è incentivo collegato alla sola rateizzazione ivi prevista e non si estende oltre (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6907/2025). Le censure su motivazione e notifica PEC sono respinte, potendo operare la sanatoria del raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. L’appello è respinto con conferma della sentenza per motivazione in parte diversa e integrata.
Nota della Redazione
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