Rinuncia irrituale al ricorso e desumibilità della carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1623 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., non consente al giudice amministrativo di adottare una pronuncia estintiva del giudizio. Tale dichiarazione, tuttavia, integra un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. Il giudice può quindi definire la controversia con sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando esclusa l’applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. al processo amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva di un punto vendita all’interno del mercato ittico, contestando l’attribuzione del punteggio di merito in relazione al sesto criterio valutativo del bando. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, dolendosi del punteggio riconosciuto alla ricorrente principale e chiedendone l’esclusione dalla gara.

Nel corso del giudizio la domanda cautelare veniva respinta. Dopo alcuni anni, il difensore della ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, dichiarando la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione e chiedendo la compensazione delle spese. Tutte le parti costituite aderivano alla richiesta di compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Rileva però che l’art. 84 cod. proc. amm. impone specifiche formalità, non derogabili: la rinuncia deve essere sottoscritta e depositata, oppure resa in udienza, e va notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso concreto la notifica è mancata e ciò preclude una pronuncia estintiva.

Il Tribunale richiama la soluzione offerta dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Esclude l’applicabilità dell’art. 306 cod. proc. civ., non essendo prevista nel processo amministrativo la rinuncia alla sola domanda senza la rinuncia agli atti.

La giurisprudenza amministrativa già riconosce che la dichiarazione irrituale, perché non notificata alle controparti, costituisce un qualificato argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 2742 del 2021 sull’autonomia dell’art. 84 cod. proc. amm., Cons. Stato, Sez. III, n. 3631 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2185 del 2023, oltre a TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1627 del 2022 e Sez. IV n. 651 del 2023.

Applicando il principio, la dichiarazione del procuratore dimostra con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il giudizio è quindi definito con sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate, in considerazione della natura in rito della decisione e dell’adesione di tutte le parti alla richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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