Estinzione società e successione nel credito da indennizzo ex art 936 cc (TAR Calabria n. 1771 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della persona giuridica, ma non dei suoi crediti, che si trasferiscono ai soci secondo il meccanismo della successione universale ex art. 110 c.p.c. L’estinzione intervenuta nel corso del giudizio civile non incide sulla stabilità del giudicato, operando il principio di ultrattività del mandato alla lite ex art. 300 c.p.c. I soci, divenuti contitolari pro quota del credito, sono legittimati all’azione di ottemperanza. Il terzo che abbia acquistato gli immobili non è titolare del distinto diritto di credito all’indennizzo ex art. 936 c.c., di natura obbligatoria e non reale, e non può contestare la legittimazione dei soci.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 893 del 30 giugno 2015, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio al pagamento, in favore di una società in nome collettivo, della somma di euro 461.500,76 a titolo di indennizzo ex art. 936 c.c., oltre rivalutazione e interessi. La decisione è divenuta definitiva per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6189 del 5 marzo 2021, che ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale.

I ricorrenti, qualificandosi come soci ed eredi dei soci della società nelle more estinta, hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento pro quota. Le amministrazioni intimate hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva; alcuni terzi acquirenti degli appartamenti sono intervenuti ad opponendum. Il TAR ha dapprima declinato la giurisdizione; il Consiglio di Stato, annullando con rinvio, ha imposto l’esame incidenter tantum del tema successorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della titolarità del credito, così come richiesto dal giudice d’appello. Osserva che l’indennizzo ex art. 936 c.c. ha natura obbligatoria: consiste nella somma che il proprietario del suolo corrisponde al terzo che vi abbia costruito con materiali propri. Il diritto di credito è quindi sorto in capo alla società che ha sostenuto i costi dell’edificazione.

Dagli atti emerge che la società è stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese in data 15 dicembre 1997. La Corte ritiene che la mancata dichiarazione dell’evento estintivo nel processo civile non infici il giudicato, in virtù dell’ultrattività del mandato alla lite ex art. 300 c.p.c. All’estinzione segue il trasferimento del credito ai soci per successione universale ex art. 110 c.p.c., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 19750 del 2025: l’estinzione della società non comporta quella dei crediti, salvo rinuncia inequivocamente manifestata al debitore.

Il Collegio precisa che non rileva la circostanza che la cancellazione sia avvenuta prima del 1° gennaio 2004. Le Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010 hanno chiarito che l’estinzione delle società di persone produce i propri effetti da tale data, con apertura del fenomeno successorio in capo ai soci. Riscontrata la qualità di soci eredi e l’assenza di prova di rinuncia, è accertata la legittimazione attiva dei ricorrenti secondo le quote documentate.

Ne consegue che non trova applicazione l’art. 111 c.p.c.: la società non ha agito come sostituto processuale dei terzi acquirenti, poiché il trasferimento inter vivos ha riguardato la proprietà degli appartamenti e non il distinto diritto di credito. L’intervento ad opponendum è pertanto inammissibile per difetto di titolarità della posizione dedotta.

Nel merito, le amministrazioni non hanno provato l’esecuzione del giudicato, nonostante l’onere gravante su di esse. Il ricorso è accolto: è dichiarato l’obbligo di ottemperare integralmente, detratto quanto già corrisposto, con termine di 60 giorni dalla notificazione e nomina del Prefetto di Catanzaro quale Commissario ad acta in caso di inerzia. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e compensate verso gli intervenienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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