Colpa grave del medico per omessa diagnosi di infarto e terapia (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 202 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651, primo comma, cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’attribuzione del reato, e preclude al giudice contabile ogni ricostruzione storico-dinamica difforme del nucleo oggettivo, comprensivo di condotta, evento e nesso causale. Residua tuttavia al giudice della responsabilità amministrativa un autonomo margine di valutazione dell’elemento soggettivo, poiché la colpa grave è elemento costitutivo e tipico della fattispecie erariale e non coincide necessariamente con la colpa penale. La colpa grave ricorre quando il sanitario devia in modo macroscopico dallo standard di diligenza e perizia e dalle linee guida applicabili ratione temporis, omettendo gli accertamenti diagnostici doverosi e la terapia raccomandata.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero contabile ha evocato in giudizio un medico di servizio presso un punto territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, chiedendo il risarcimento del danno erariale di euro 49.980,38. La somma corrisponde all’esborso sostenuto dall’Amministrazione per eseguire, in favore degli eredi del paziente, la provvisionale liquidata dal Tribunale penale con la sentenza n. 1702/2021, confermata in appello e divenuta irrevocabile.

Alla base della richiesta, il decesso di un uomo colpito da infarto miocardico. Il congiunto aveva chiesto al medico una visita domiciliare urgente, rappresentando il guasto della linea telefonica del 118 e la gravità dei sintomi. Il sanitario invitò il familiare a rivolgersi ai Carabinieri, si recò poi al domicilio e dispose il trasferimento in ospedale, dove il paziente giunse deceduto. La convenuta ha contestato la sussistenza della colpa grave, assumendo di aver tenuto l’unica condotta possibile nelle circostanze date, e ha chiesto in subordine l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’efficacia pregiudicante del giudicato penale. La sentenza di condanna irrevocabile copre l’accertamento del fatto e dell’illecito, e il giudice contabile non può ricostruire la vicenda in termini difformi. Il perimetro include anche le circostanze di tempo, luogo e modo dell’accadimento oggettivo, secondo l’orientamento richiamato dalla pronuncia (Cass. n. 15392/2018). Resta invece al giudice erariale la valutazione autonoma della colpa grave, non essendovi coincidenza necessaria tra elemento soggettivo penale e amministrativo-contabile.

Nel merito, la Corte individua la condotta dominante nella omessa diagnosi di infarto in corso e nella correlata omessa somministrazione della terapia farmacologica prevista dalle linee guida. Il paziente aveva rappresentato con lucidità i sintomi e la propria pregressa esperienza di infartuato. Il quadro era obiettivamente allarmante. L’elettrocardiogramma poteva essere eseguito in due minuti con lo strumento in dotazione all’ambulanza medicalizzata, e tutte le consulenze hanno concordato che avrebbe restituito una diagnosi certa. La convenuta si limitò invece a misurare la pressione.

Il Collegio considera irrilevante la congettura del falso negativo: la linea guida imponeva l’accertamento elettrocardiografico, e la terapia raccomandata era comunque priva di controindicazioni in caso di errore diagnostico. La deviazione rispetto allo standard è giudicata macroscopica. Parimenti gravi le condotte successive: la scelta della sedia rispetto alla barella, l’aver consentito al paziente di alzarsi e di compiere movimenti rischiosi, le reiterate fermate dell’ambulanza su un tragitto non impervio per eseguire le defibrillazioni, con dispersione della risorsa tempo.

Le difese della convenuta sono respinte perché mirano a una revisione delle affermazioni del giudice penale. Il richiamo alla consulenza che concentrava l’attenzione sul solo ritardo non supera l’accertamento del giudicato sull’eziologia. Il Collegio riconosce però contributi causali ulteriori e non dominanti, e applica il potere riduttivo nella misura del 25%: il 20% per il guasto delle linee telefoniche del 118, che rivela un disordine organizzativo, e il 5% per la condotta dei soccorritori nella fase di passaggio del paziente dalla sedia alla lettiga. La responsabilità amministrativa è affermata con condanna al pagamento della somma rideterminata, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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