Disponibilità aree non presunta per il Comune e potere inibitorio sulla SCIA (TAR Liguria n. 225 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di inibizione della s.c.i.a. presuppone che l’amministrazione contesti in modo concreto e verificabile i presupposti legittimanti la segnalazione. Il Comune non può affermare il proprio possesso esclusivo delle aree destinate a parcheggio quando la documentata stipulazione di successivi contratti di locazione o comodato lo qualifica come mero detentore. La servitù pubblica di passaggio non si configura quando il godimento del bene da parte dell’ente deriva da titoli negoziali a effetti obbligatori e temporalmente limitati. Le ragioni ulteriori del diniego, formulate in modo generico o privе di indicazione delle norme urbanistiche violate, non sorreggono l’esercizio del potere inibitorio. Il rilievo sulla legittimazione del segnalante, non contenuto nell’atto, costituisce inammissibile integrazione ex post della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di alcune aree site nel territorio comunale, urbanisticamente destinate a parcheggio, che in passato aveva concesso all’ente locale mediante contratti di comodato o locazione, per lo più di durata stagionale; da ultimo il comodato era stato stipulato fino al 30 ottobre 2021. Con contratto del 5 aprile 2023 le aree sono state locate per un anno a una società incaricata di gestirle come parcheggio pubblico e, in pari data, la proprietaria ha presentato una s.c.i.a. commerciale per l’esercizio dell’attività di autorimessa e parcheggio a pagamento.
Il Comune ha inibito gli effetti della segnalazione e vietato la prosecuzione dell’attività con provvedimento del 7 aprile 2023, affermando il proprio possesso esclusivo delle aree e, in subordine, l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio; ha inoltre contestato la mancata allegazione di una relazione tecnica, l’erronea indicazione catastale e l’incoerenza dell’attività con lo strumento urbanistico. Respinta l’istanza cautelare, la società ha impugnato l’atto articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione del giudizio proposta dal Comune ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in pendenza del procedimento possessorio. Pur nell’identità delle parti, la diversità di causa petendi e petitum tra giudizio possessorio e giudizio amministrativo esclude un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e il rischio di contrasto tra giudicati.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 197 del 10 marzo 2021, passata in giudicato, che aveva annullato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione dei dissuasori. Quella pronuncia ha ritenuto incompatibile l’allegazione dell’acquisto ab immemorabili con la stipulazione di contratti tra le parti, perché il titolo negoziale collide con l’acquisto per decorso del tempo. Non vi è ragione per discostarsene: la documentata successione di locazioni e comodati qualifica il Comune come mero detentore degli immobili, la cui proprietà fa capo alla società ricorrente.
L’unico elemento addotto a sostegno del preteso possesso ultrannuale, cioè la diffida sindacale del 21 marzo 2023, non è idoneo allo scopo: si tratta di atto unilaterale contrastante con il giudicato. La temporanea acquisizione del godimento tramite contratti ad effetti obbligatori esclude di per sé la servitù pubblica di passaggio affermata dall’ente.
Le ulteriori ragioni della motivazione sono prive di consistenza giuridica. Il Comune non specifica quali siano le attività materiali e strumentali la cui mancata indicazione in relazione tecnica giustificherebbe l’inibizione; quanto all’incoerenza urbanistica, non indica le norme dello strumento generale ipoteticamente violate; l’indicazione del mappale 58 al foglio 22 in luogo del foglio 23 è errore materiale chiaramente riconoscibile.
Da ultimo, il rilievo secondo cui la legittimazione a presentare la segnalazione spettava alla conduttrice non emerge dal provvedimento ed è stato formulato solo negli scritti difensivi: costituisce inammissibile integrazione ex post della motivazione. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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