Compensazione delle spese e liquidazione secondo i parametri forensi (Cons. Stato n. 2355 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio non ha portata assoluta e inderogabile. La derogabilità può essere disposta dal giudice del singolo processo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel giudizio amministrativo la liquidazione del compenso va parametrata al D.M. n. 55 del 2014, i cui valori costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, con il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. che preclude liquidazioni simboliche. La serialità del contenzioso e l’assenza di complessità sono elementi valutabili ai fini della determinazione dell’importo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lazio l’accoglimento integrale delle domande proposte in un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. Il primo giudice, pur riconoscendo l’illegittimità del contegno dell’Amministrazione, aveva tuttavia compensato integralmente le spese di lite, valorizzando le difficoltà organizzative dell’ente e la serialità delle controversie.

Il ricorrente ha appellato questa sola statuizione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese del primo grado nella misura di € 3.613,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e ritiene fondata la censura sulla compensazione. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. St., Sez. VII, n. 9635/2025), il Collegio ribadisce che anche nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, adottato in un assetto ordinamentale che già contemplava l’abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012.

Il percorso argomentativo chiarisce che, venuto meno il vincolo legale dei minimi tariffari, i parametri del decreto ministeriale e le relative soglie numeriche operano come criteri di orientamento della liquidazione. Essi individuano la misura economica standard del valore della prestazione. Di conseguenza, solo uno scostamento apprezzabile dai valori medi impone al giudice di esplicitare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che vieta di liquidare somme praticamente simboliche.

Su questa base la Corte distingue il piano della quantificazione da quello della ripartizione. L’adozione dei parametri non impedisce di valorizzare le peculiarità del caso per una compensazione integrale o parziale. La condanna alle spese non è inderogabile: la deroga può derivare dalla legge o dall’iniziativa del giudice in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le mere difficoltà organizzative dell’Amministrazione non integrano tali ragioni.

Quanto al quantum, il Collegio ritiene eccessiva la somma richiesta, non proporzionata all’importanza dell’opera prestata. Il ricorso è privo di particolare complessità e connotato da elevata serialità, comune ad altri ricorsi per ottemperanza proposti dallo stesso difensore per le medesime questioni. Richiamando Cons. St., Sez. VII, n. 5201/2025, la Sezione conferma che la serialità è elemento da considerare nella liquidazione. Le spese del primo grado sono quindi liquidate in € 1.000,00, quelle del secondo in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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