Ordinanze sindacali d’urgenza e legittimazione del destinatario titolare della disponibilità del bene (TAR Sardegna n. 244 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 possono fronteggiare sia una situazione eccezionale e imprevedibile sia un pericolo imminente al momento dell’adozione, anche se sorto in epoca antecedente, purché il pericolo sia attuale e grave. Il destinatario dell’ordine di messa in sicurezza va individuato in chi ha la concreta disponibilità del bene, evenienza che prevale sulla proprietà effettiva. In presenza di urgenza il Comune può fondarsi sulle risultanze catastali, e la proprietà del manufatto si presume in capo al titolare del suolo per il principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., salvo prova contraria non fornita. Non sussiste alcun obbligo comunale di manutenzione per difetto di prova di una servitù di uso pubblico sul cavalcavia, non essendo dimostrata la sua idoneità a soddisfare interessi generali.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco del Comune di Iglesias n. 1 del 7.1.2020, con cui le era stato ordinato, in qualità di proprietaria di un ponte stradale che attraversa la SS 130, di eseguire verifiche di sicurezza e misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza del tratto sottostante. L’atto richiamava la nota dei Vigili del Fuoco che aveva segnalato il distacco di conglomerato cementizio dalle travi dell’impalcato con ossidazione dei ferri di armatura.
La ricorrente deduceva il difetto di legittimazione passiva, negando la proprietà del manufatto e prospettandone la natura di strada ad uso pubblico. Con due distinti ricorsi per motivi aggiunti censurava il medesimo provvedimento e l’ordinanza sindacale n. 67 del 31.5.2021, relativa alla sostituzione dei teli anticaduta, insistendo per il risarcimento del danno da esecuzione dell’ordine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, trattandone congiuntamente le censure. Quanto ai presupposti, la nota dei Vigili del Fuoco del 13 dicembre 2019 e la successiva segnalazione dell’ANAS del 31.5.2021 documentano il pericolo attuale e grave per la pubblica incolumità, legittimando l’uso dello strumento extra ordinem per entrambe le ordinanze.
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui il Sindaco può ricorrere all’ordinanza contingibile e urgente sia per situazioni eccezionali e imprevedibili sia per pericoli imminenti già insorti, restando indispensabile l’attualità e la gravità del rischio, come affermato da TAR Lazio, Sez. II, n. 17899 del 2024.
Sul destinatario dell’ordine, il Collegio articola tre ragioni. Anzitutto IGEA ha la disponibilità del bene, avendo potuto interdire il traffico e intervenire in tempi rapidi; la disponibilità prevale sulla proprietà effettiva e rende legittimo destinatario chi può concretamente intervenire, secondo TAR Sicilia, Sez. II, n. 142 del 2025.
In secondo luogo, data l’urgenza, il Comune poteva riferirsi alle risultanze catastali, dalle quali il ponte ricade su mappale intestato alla ricorrente. Il giudice amministrativo conosce in via incidentale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., delle questioni pregiudiziali: poiché la ricorrente non contesta la proprietà delle aree, il manufatto le appartiene per accessione, non avendo offerto prova contraria.
In terzo luogo, non è dimostrata la dedotta servitù di uso pubblico: il cavalcavia è funzionale alla proprietà della società e destinato a servire la miniera, senza idoneità a soddisfare interessi generali, con richiamo a TAR Lombardia, Sez. II, n. 1530 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 728 del 2012. Respinta l’istanza istruttoria per maturità della causa, cade anche la domanda risarcitoria; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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