Occupazione senza titolo della P.A. e insussistenza dell’usucapione in favore dell’ente (Cons. Stato n. 2725 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che occupa e trasforma un fondo privato in assenza di un valido ed efficace procedimento ablativo non ne acquista la proprietà, nemmeno per usucapione. Il potere di fatto esercitato dall’ente su un bene che avrebbe dovuto espropriare costituisce detenzione e non possesso utile ad usucapionem. Per mutare la detenzione in possesso occorre la prova di atti materiali di opposizione specificamente rivolti contro il proprietario, non essendo sufficienti il protrarsi della disponibilità né il compimento di atti che di per sé denunciano solo un abuso della situazione di vantaggio. Al rigetto della domanda di usucapione consegue l’inammissibilità della domanda subordinata proposta dalla P.A. con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., perché il mero detentore non è titolare di un diritto autonomo incompatibile con il rapporto accertato dalla sentenza opposta.

Il Fatto

La proprietaria di un terreno e di tre fabbricati siti nel territorio comunale, con accesso comprovato da una sentenza dichiarativa di usucapione del Tribunale, ha convenuto davanti al TAR Calabria il Comune, contestando l’occupazione illegittima degli immobili e la realizzazione abusiva di una strada interna al fondo. Ha chiesto la condanna dell’ente alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno.

Il Comune si è difeso invocando l’intervenuta usucapione in proprio favore. Il TAR ha accolto il ricorso. L’ente ha proposto appello, deducendo l’error in iudicando sulla sussistenza dell’usucapione e la violazione delle norme sul simultaneus processus. L’appellata ha resistito e ha spiegato appello incidentale per la restituzione degli immobili e il risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi dell’appello principale, incentrati sull’asserita usucapione, e li ritiene infondati. Il percorso argomentativo muove da un dato processuale ormai definitivo: l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2843/2025, che ha respinto l’opposizione di terzo del Comune avverso la sentenza del Tribunale che aveva accertato la proprietà privata e condannato l’ente alla restituzione.

In quella sede la Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 735 del 2015, ha escluso che l’illecito spossessamento del privato e l’irreversibile trasformazione del fondo per la realizzazione di un’opera pubblica determinino l’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione. Il privato conserva il diritto di chiedere la restituzione, salvo che opti per il risarcimento per equivalente.

La Corte conferma poi che la disponibilità del bene conseguita illegittimamente dalla P.A. non integra possesso utile ai fini dell’usucapione. Quando il potere di fatto è esercitato inizialmente come detenzione, in presenza di provvedimenti amministrativi anche solo formali, occorre la prova della interversione ex art. 1141, comma 2, cod. civ., cioè di attività materiali di opposizione rivolte contro il proprietario. Non bastano il certificato di agibilità della scuola materna né la delibera di approvazione dei lavori del mattatoio: sono atti che denunciano soltanto un abuso della materiale disponibilità del bene.

Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. I n. 10289 del 2018 e Cass. Sez. II n. 5410 del 2025. Esclusa la posizione di possessore, l’ente resta mero detentore del cespite occupato e trasformato sine titolo; coerentemente, la domanda subordinata riproposta in appello è inammissibile, perché l’art. 404 cod. proc. civ. è rimedio riservato a chi vanti un diritto autonomo incompatibile con la sentenza opposta (conf. Cass. Sez. III n. 30111 del 2024).

Quanto all’appello incidentale, la richiesta di restituzione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, essendo già contenuta nella pronuncia di primo grado, che ha rimesso all’Amministrazione la scelta tra l’acquisizione ex art. 42-bis e la restituzione previa rimessione in pristino. Rigettata infine la domanda di responsabilità aggravata, per assenza di dolo o colpa grave, attesa la natura controversa della proprietà, definita solo con la pronuncia della Cassazione. Le spese seguono la soccombenza dell’appellante principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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