Destituzione legittima per falsa attestazione presenza senza obbligo rinnovare istruttoria penale (Cons. Stato n. 2870 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare avviato a carico di un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, la sentenza penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione non impedisce all’Amministrazione di utilizzare a fini istruttori gli accertamenti svolti in sede penale, senza obbligo di ripeterli. Per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre, ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso. L’art. 9, ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981 legittima l’avvio del procedimento su segnalazione della Procura quando dal giudizio penale comunque definito emergono fatti disciplinarmente rilevanti. La falsa attestazione della presenza in servizio integra di per sé una condotta di gravità tale da rendere proporzionata la destituzione, in coerenza con il disvalore espresso dall’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
L’appellante, assistente capo coordinatore in servizio presso un commissariato, è stato destinatario di un decreto di destituzione dall’impiego adottato dal Capo della Polizia ai sensi dell’art. 7, n. 1, d.P.R. n. 737/1981, su proposta del Consiglio provinciale di disciplina. Il provvedimento si fondava su una condotta accertata in sede penale: in più giornate lavorative il dipendente si era allontanato dall’ufficio attestando falsamente, mediante la firma sui fogli di presenza, l’effettività dell’intero turno.
Il procedimento penale si era concluso con declaratoria di prescrizione dei reati contestati. Il TAR Puglia, con sentenza n. 1291/2025, ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto e degli atti del procedimento disciplinare. L’interessato ha proposto appello, deducendo difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e lesione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e affronta anzitutto la questione centrale: il rapporto tra giudizio penale definito per prescrizione e procedimento disciplinare. Il procedimento non trae origine da una sentenza di condanna, alla quale l’art. 8 d.P.R. n. 737/1981 ricollega la destituzione d’ufficio, ma da una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che impone all’Amministrazione una valutazione autonoma dei fatti. L’avvio è legittimo in forza dell’art. 9, ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981, che consente di contestare la condotta oggetto dell’imputazione penale.
La Corte esclude che sussista un obbligo di rinnovare in sede disciplinare gli accertamenti fattuali. Richiamando Cons. Stato n. 468/2023, ribadisce che la prescrizione estingue il reato ma non incide sul dato fattuale e sulla sua rilevanza disciplinare. Ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., solo un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione impedisce di utilizzare gli accertamenti penali; nelle altre ipotesi l’Amministrazione può avvalersene senza ripeterli, come confermato da Cons. Stato n. 5987/2025 e Cons. Stato n. 1157/2022.
Nel caso concreto il Collegio verifica che l’istruttoria disciplinare è stata autonoma: la relazione del funzionario istruttore ricostruisce i fatti e valuta le giustificazioni dell’incolpato. Gli elementi raccolti — tabulati telefonici, videosorveglianza, dichiarazioni testimoniali — dimostrano con elevato grado di certezza l’assenza ingiustificata e la falsa attestazione in più giornate. Tali condotte, sole, integrano l’interruzione del vincolo di fiducia e rendono proporzionata la sanzione, a prescindere dagli episodi ulteriori.
Quanto alla proporzionalità, la determinazione della sanzione è espressione di discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per abnormità, travisamento o macroscopica sproporzione (richiamata Cons. Stato n. 7691/2022). Il disvalore della condotta è confermato dall’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, che prevede il licenziamento in tronco per falsa attestazione della presenza, e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16616/2024; Cass. n. 25750/2016). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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