Emersione lavoro irregolare e condanna per piccolo spaccio non ostativa (TAR Toscana n. 484 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non costituisce ostacolo automatico all’accesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera c) del comma 10 della medesima disposizione, nella parte in cui non escludeva il piccolo spaccio, il provvedimento amministrativo che fondi il rigetto dell’istanza sull’automatismo ostativo è illegittimo e va annullato. L’accertamento della pericolosità dello straniero deve avvenire in concreto, non sulla base di una presunzione assoluta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero da anni in Italia, presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. La Questura territoriale rigettava l’istanza con provvedimento del 13 giugno 2023. A fondamento del diniego l’Amministrazione poneva una condanna riportata dal richiedente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oltre a ulteriori precedenti e all’uso di numerosi alias.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere. In particolare contestava il richiamo a condanne emesse sotto diverse denominazioni e osservava che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2023, il piccolo spaccio non poteva più considerarsi reato ostativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la norma applicabile nell’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020, che esclude dall’emersione gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati inerenti agli stupefacenti. Dalla documentazione in atti emerge che l’unica fattispecie potenzialmente ostativa è la condanna per il piccolo spaccio di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale richiama quindi la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 43 del 19 marzo 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata lettera c) nella parte in cui non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che l’automatismo ostativo violi i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, perché associa a un reato di lieve entità una presunzione assoluta di pericolosità che inibisce ogni verifica in concreto.
Il Collegio sottolinea come la Consulta abbia valorizzato la ridotta offensività del fatto e la necessità di un accertamento effettivo della pericolosità attuale. A tal fine è sufficiente il meccanismo previsto dalla lettera d) del medesimo comma, che considera le condanne per i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen. quale indice da porre a base di una valutazione concreta.
Alla luce di tale intervento, la disposizione in virtù della quale era stato adottato il provvedimento è stata espunta dall’ordinamento. Il diniego si appalesa pertanto illegittimo e va annullato, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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