Estinzione anticipata e rimborso dei costi up-front nel credito ai consumatori (ABF Collegio di Roma n. 2480 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, nel testo vigente anteriormente al 25.7.2021 e applicabile ai contratti stipulati prima di tale data, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti c.d. recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile e rispondente a un principio di relativa proporzionalità; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. La sentenza CGUE Unicredit Bank Austria riguarda il solo credito immobiliare e non revoca la sentenza Lexitor. La commissione di anticipata estinzione applicata in misura superiore all’1% dell’importo rimborsato in anticipo è illegittima e va restituita integralmente.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito il reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo l’equo rimborso degli oneri a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, quantificati in € 6.928,92 con il criterio del pro rata temporis, la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 152,81 e il rimborso delle spese legali.
L’intermediario eccepisce l’inapplicabilità dei principi della sentenza Lexitor, richiamando l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 e la pronuncia CGUE Unicredit Bank Austria, sostenendo la non rimborsabilità dei costi up-front indicati in contratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che il contratto è stato sottoscritto il 13.10.2016 e il finanziamento estinto a giugno 2021, in corrispondenza della rata 55 su 120. Richiamando la decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento, esclude che la sentenza Unicredit Bank Austria, resa in tema di credito immobiliare, sia applicabile al diverso ambito del credito ai consumatori. La Corte di Lussemburgo ha distinto il regime della direttiva 2014/17/UE da quello della direttiva 2008/48/CE, oggetto della Lexitor, e il modulo PIES giustifica il trattamento differenziato solo per il credito immobiliare.
Quanto alla disciplina intertemporale, il Collegio applica l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, come modificato dal d.l. n. 104/2023, che per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione richiama il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla decisione n. 26525/2019, con salvezza delle imposte.
Per i costi up-front il Collegio richiama la decisione n. 15675/2022 dello stesso Collegio, resa sulla medesima fattispecie contrattuale: sono recurring le commissioni del finanziatore e le spese di incasso rata, sono up-front le spese di istruttoria e le commissioni dell’intermediario del credito, con rimborso degli interessi secondo il criterio pro rata temporis in presenza di domanda specifica.
Sulla penale, richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021, il Collegio verifica che la durata residua superava l’anno e il debito residuo superava € 10.000,00, sicché non operano le esclusioni dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB. Poiché l’importo rimborsato in anticipo è pari a € 13.101,58, l’indennizzo applicato supera l’1% e va restituito integralmente, secondo l’orientamento della decisione n. 8414/2020.
Il ricalcolo, corretto il conteggio del ricorrente che aveva ipotizzato 17 anziché 55 rate scadute, conduce a € 2.986,36, cui si aggiungono € 152,81 della commissione, per un totale arrotondato a € 3.139,00, oltre interessi legali. Il Collegio respinge la domanda di spese legali, trattandosi di controversia ripetitiva, e riconosce il rimborso del contributo di € 20,00 e il versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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