Segnalazioni ai SIC e saldo e stralcio (ABF Collegio di Roma n. 1018 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conclusione di un accordo a saldo e stralcio non comporta di per sé la cancellazione delle segnalazioni negative pregresse, per le quali restano fermi i termini di permanenza dell’Allegato 2 al Codice di condotta. La banca non è obbligata a procedere personalmente alla cancellazione dai SIC: a ciò provvede autonomamente il gestore della banca dati, decorsi i termini regolamentari. All’intermediario si richiede la diligenza qualificata dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, dunque, al più la sollecitazione del gestore. In difetto di un fatto illecito imputabile alla banca, le connesse domande risarcitorie restano assorbite. Il ricorrente che agisce a tutela dei diritti di un’impresa individuale non è qualificabile come consumatore.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento con l’intermediario resistente. A causa di ritardi nel pagamento delle rate, la posizione fu segnalata negativamente presso i SIC, segnatamente in CRIF. Nel gennaio 2023 la debitoria venne estinta mediante un accordo a saldo e stralcio, con quietanza liberatoria rilasciata pochi giorni dopo.
Trascorsi ventiquattro mesi dall’estinzione, la ricorrente chiese la cancellazione delle segnalazioni ancora presenti, invocando i termini del Codice di condotta. L’intermediario oppose un termine di trentasei mesi. La ricorrente adì quindi l’Arbitro chiedendo la cancellazione, il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance creditizia, il danno reputazionale e la lesione del diritto al corretto trattamento dei dati, oltre alle spese legali. Costituitasi, la resistente eccepì l’erronea autodefinizione della ricorrente come consumatore, dedusse la cessazione della materia del contendere sulla cancellazione — avvenuta dopo il ricorso — e contestò ogni pretesa risarcitoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare. La documentazione in atti dimostra che il mutuo era intestato a un’impresa individuale ed era funzionale all’esercizio dell’attività imprenditoriale, circostanza confermata dalla natura della garanzia pubblica assistente il credito. La ricorrente, dunque, non agisce come consumatore ma come professionista. Il Collegio richiama sul punto la propria costante linea, citando la decisione n. 22289/2019 del Collegio di Roma e la decisione n. 1894/2023 del Collegio di Bologna.
Nel merito, la posizione debitoria risulta effettivamente estinta nel gennaio 2023 mediante l’accordo a saldo e stralcio. Sulla domanda di cancellazione va registrata la cessazione della materia del contendere, perché l’intermediario vi ha spontaneamente provveduto nelle more del procedimento, offrendo anche il rimborso delle spese di avvio. Resta però da vagliare la legittimità della segnalazione, che potrebbe aver prodotto effetti pregiudizievoli durante il periodo di esistenza.
Il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 2 dell’Allegato 2 al Codice di condotta prevede dodici mesi per i ritardi regolarizzati non superiori a due rate o mesi e ventiquattro mesi per ritardi superiori. A questa seconda ipotesi va ricondotto il saldo e stralcio, come già affermato nella decisione n. 6357/2025 del Collegio di Roma, che dà conto del contrasto tra l’indirizzo più liberale (ventiquattro mesi) e quello più severo (trentasei mesi).
Il rispetto dell’obbligo va però valutato alla luce delle circostanze concrete e della diligenza qualificata esigibile dall’istituto. Il Collegio precisa che non grava sulla resistente l’obbligo di procedere personalmente alla cancellazione: a ciò deve provvedere autonomamente il gestore della banca dati. In specie, il ritardo non è imputabile alla resistente, che ha sollecitato e ottenuto dal gestore l’aggiornamento nonostante l’inerzia di questo. Non si ravvisa pertanto alcuna condotta illecita, con conseguente assorbimento delle domande risarcitorie e di rimborso delle spese legali. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.