Diritto alla tabella di ammortamento e sufficienza del documento contabile unico (ABF Collegio di Bari n. 1908 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasparenza bancaria, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni, previsto dall’art. 119 t.u.b., è soddisfatto dalla trasmissione di una tabella di ammortamento che riporti gli importi dovuti, le scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Il documento contabile che espone in modo chiaro e distinto le singole voci di addebito, comprese spese di incasso, commissioni di dilazione, oneri di spedizione e imposta di bollo, integra un’informazione completa e idonea a consentire al consumatore la verifica degli oneri applicati. Non sussiste pertanto alcun inadempimento dell’intermediario quando la documentazione trasmessa consenta l’imputazione evidente di ciascun importo alla relativa causale.
Il Fatto
Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolgeva all’Arbitro riferendo di aver chiesto all’intermediario, con e-mail del 7 ottobre 2025, copia dell’estratto conto relativo a un finanziamento, ricevendo però soltanto un documento recante il piano di ammortamento definito «teorico». Lamentava la violazione degli obblighi di trasparenza, poiché quel documento, non riportando gli addebiti effettivi di interessi di mora, penali e spese accessorie, non gli avrebbe consentito di verificare la correttezza degli addebiti. Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto a ottenere copia dell’estratto conto con indicazione analitica di tutti gli oneri e una somma a titolo di penale per l’inadempimento degli obblighi imposti dall’art. 119 t.u.b.
L’intermediario, costituitosi, riferiva di aver riscontrato la richiesta inoltrando la tabella di ammortamento, comprensiva di importi, scadenze e costi aggiuntivi risultanti dalle evidenze contabili, e di aver precisato che il documento conteneva il resoconto storico delle rate pagate e di quelle ancora da pagare. Eccepiva l’inammissibilità del ricorso per assenza di reclamo e, nel merito, la correttezza del proprio operato e la carenza di prova sulla domanda risarcitoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esaminava anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancanza di reclamo. Secondo l’intermediario, la comunicazione del 7 ottobre 2025 con cui il ricorrente sollecitava un estratto conto storico e analitico non avrebbe integrato una contestazione. Il Collegio, richiamando l’orientamento consolidato fra i Collegi, ha ritenuto che il reclamo prodromico sussista quando, a seguito della richiesta del cliente, si riscontri il diniego scritto oppure si consegni soltanto una parte dei documenti. Nel caso di specie l’e-mail contestava l’inidoneità della documentazione trasmessa a seguito di una precedente richiesta del giorno precedente: l’eccezione è stata quindi giudicata infondata.
Nel merito, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 119 t.u.b., che cristallizza nei rapporti fra banche e clienti il principio di buona fede e attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. Il Collegio richiamava le Disposizioni di Trasparenza, Sezione VII, paragrafo 5.2.1, secondo cui, in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento, su richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento recante gli importi dovuti, le scadenze, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Tale diritto era richiamato anche nell’art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti.
Il Collegio osservava che l’intermediario aveva dimostrato di aver trasmesso una tabella dalla quale emergevano anche le voci di costo aggiuntive applicate, quali spese di incasso, commissioni di dilazione, addebiti per spedizione di comunicazioni e imposta di bollo. Il documento, secondo l’intermediario, costituiva un documento contabile unico e omnicomprensivo, recante congiuntamente le informazioni tipiche dell’estratto conto e del piano di ammortamento.
Esaminata la copia della documentazione trasmessa, la cui ricezione il ricorrente non aveva contestato, il Collegio ha rilevato la completezza delle informazioni sui singoli addebiti, la cui imputazione alle voci «rata finanziamento», «spese incasso» e «imposta di bollo» era evidente e chiara. Il ricorso è stato pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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