Mobilità pubblica e inquadramento: irrilevante l’accettazione del verbale (Cons. Stato n. 6608 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio diretto del dipendente pubblico da un’amministrazione a un’altra costituisce modificazione meramente soggettiva del rapporto, riconducibile alla cessione del contratto, e comporta la conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. La congrua considerazione dell’anzianità maturata e della professionalità acquisita integra un diritto indisponibile del lavoratore: la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio non configura acquiescenza all’inquadramento deteriore, salvo che risulti un consenso informato e consapevole. L’amministrazione che bandisce la mobilità non può attribuire il livello retributivo più basso riservato ai neoassunti, né comprimere la propria discrezionalità organizzativa fino alla palese irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, impiegato pubblico con la qualifica di assistente geometra e oltre diciannove anni di servizio presso un’amministrazione statale, partecipava a un bando di mobilità volontaria indetto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per dieci posti nella carriera operativa. Risultato vincitore, veniva immesso in servizio nel gennaio 2023 e inquadrato nel livello retributivo 1, il più basso dei sessanta livelli interni alla carriera operativa.
Impugnava l’inquadramento davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso ritenendo configurabile l’acquiescenza, applicabile l’art. 32 del regolamento ANAC e sufficiente la valorizzazione dell’esperienza mediante punteggi aggiuntivi in sede di selezione. Seguiva appello, con richiesta in via subordinata di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Richiamando la giurisprudenza civile sulla natura indisponibile del diritto alla qualifica e alla retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.), il Collegio esclude che l’assenso alla mobilità valga come consenso preventivo e incondizionato all’inquadramento poi attribuito. La sottoscrizione del contratto individuale o del verbale non equivale a rinuncia o transazione, potendo assumere rilievo, semmai, ai sensi dell’art. 2113 c.c., qui applicabile in forza del rinvio alle disposizioni inderogabili sull’inquadramento. Nel caso concreto manca peraltro qualsiasi manifestazione di assenso consapevole, poiché la tabella dei livelli retributivi non risultava pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” né era stata esibita all’interessato.
Passando al merito, la decisione ricostruisce l’orientamento consolidato: la mobilità pubblica opera come cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e lascia immutati gli elementi oggettivi essenziali del rapporto. Ne deriva il diritto del lavoratore trasferito a conservare qualifica, funzione, retribuzione e anzianità. La ratio è duplice: tutelare la parte debole del rapporto e non disincentivare quella redistribuzione del personale che la normativa sulla mobilità intende favorire.
Tali principi trovano conferma nelle precedenti pronunce della stessa Sezione, che hanno imposto di rapportare il primo inquadramento alle conoscenze effettivamente maturate e di valorizzare le esperienze acquisite anche presso altre amministrazioni. L’art. 3 del regolamento ANAC richiama espressamente il grado di professionalità, mentre l’art. 6 disciplina la mobilità senza alcun riferimento al livello 1: la comparazione con l’art. 32, dettato per l’accesso mediante concorso, è quindi fuorviante, perché oppone soggetti privi di esperienza a soggetti già formati.
Il Collegio ritiene insufficiente la valorizzazione dell’anzianità nella sola fase selettiva, mediante punteggi aggiuntivi: selezione e inquadramento sono momenti distinti, genetica l’una, funzionale l’altra. La discrezionalità organizzativa dell’Autorità incontra il limite dell’irragionevolezza, qui integrata dall’azzeramento delle pregresse esperienze e dall’assenza di qualsiasi ponderazione comparativa con il personale interno. Respinte le questioni di costituzionalità e di incompatibilità eurounitaria, l’appello è accolto: annullati l’inquadramento e il bando nella parte relativa al trattamento economico, dichiarato il diritto al corretto inquadramento e condannata l’Autorità alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive e contributive.
Nota della Redazione
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