Fallimento, custodia del fondo e obblighi di bonifica ambientale (C.G.A.R.S. n. 77 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta della curatela fallimentare di non includere un bene nel programma di liquidazione non equivale ad atto di abbandono e non la esonera dagli obblighi di custodia e dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni che il bene possa cagionare a terzi fino alla chiusura della procedura. Sussiste pertanto la legittimazione passiva della curatela rispetto all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. L’atto è tuttavia illegittimo per difetto di istruttoria quando il Comune non verifichi in contraddittorio l’eventuale esistenza di un diritto di uso civico sul fondo, potendo tale accertamento escludere la responsabilità del proprietario e della curatela per assenza di dolo o colpa.

Il Fatto

Il Tribunale dichiara nel 1999 il fallimento di una società proprietaria di un fondo in località Arenella, alle pendici del Monte Pellegrino. Nel 2005 il giudice delegato autorizza la curatela a non acquisire l’area alla massa fallimentare, con restituzione alla società. Il fondo, di fatto adibito a discarica abusiva, era già stato segnalato nel 2004 dall’autorità sanitaria per la presenza di materiale contenente amianto. Nel 2015 l’area è sottoposta a sequestro preventivo e dissequestrata nel 2017.

Il Comune di Palermo avvia il procedimento ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e adotta nel 2017 un’ordinanza sindacale che impone in solido al legale rappresentante della società e alla curatela la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. La curatela impugna davanti al TAR Sicilia, che rigetta il ricorso richiamando l’Adunanza Plenaria n. 3/2021. Propone quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto la legittimazione passiva della curatela. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 3/2021, ribadisce che il fallimento non produce alcun fenomeno successorio e che la detenzione dei beni si acquista ipso iure con la pubblicazione della sentenza dichiarativa, ai sensi dell’art. 42 L.F. L’inventario non ha valore costitutivo, e la stima del fondo da parte del C.T.U. conferma l’inclusione del bene nella massa attiva.

Quanto all’ordinanza del 2005, il C.G.A.R.S. la riqualifica: la rinuncia riguarda la sola liquidazione, non l’acquisizione, poiché non si può rinunciare a ciò di cui non si ha la disponibilità giuridica. Il bene resta quindi nel patrimonio della società fallita e nella disponibilità della curatela, con persistente obbligo di vigilanza a tutela dei creditori. Ne deriva che la curatela risponde anche dei fatti successivi al 2005, coerentemente con Cons. Stato n. 4383/2021 e Cons. Stato n. 1763/2022.

Il secondo e il quinto motivo sono invece accolti. Il Comune ha instaurato il contraddittorio con la società ma non con la curatela, omettendo di verificare un elemento dirimente: l’esistenza di un uso civico sul terreno. La determinazione dirigenziale del 2000 afferma espressamente che la zona è gravata da usi civici essenziali su terre private, e il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha avviato un’istruttoria ancora pendente sulla natura demaniale o allodiale del fondo. Se l’uso civico fosse confermato, la responsabilità andrebbe esclusa per assenza di dolo o colpa, non potendosi imporre la chiusura di un fondo gravato da diritti della collettività.

Il terzo motivo è respinto: l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 riproduce la regola già posta dall’art. 14 d.lgs. n. 22/1997, e l’abbandono dei rifiuti integra illecito permanente, con applicazione del principio tempus regit actum. Il quarto motivo, fondato sulla proporzionalità, cade per le ragioni già esposte sulla rinuncia alla sola liquidazione.

L’appello è accolto e la sentenza riformata, con annullamento dell’ordinanza sindacale per motivi procedimentali. Il Comune dovrà riesaminare la posizione della curatela secondo l’effetto conformativo ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., verificando l’eventuale esonero da responsabilità in caso di accertato uso civico. Le spese del doppio grado sono compensate per metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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