Rapporti con persona non confacente e gestione di fatto del locale (Cons. Stato n. 8339 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illeciti disciplinari del personale della Polizia di Stato, la frequentazione, al di fuori delle esigenze di servizio, di persona la cui condotta penalmente rilevante incide sulla pubblica estimazione integra la violazione dell’art. 4, n. 3, d.P.R. n. 737/1981, senza che assumano rilievo gli effetti estintivi dell’ammissione alla messa alla prova. L’esercizio, anche occasionale, di un’attività di gestione di un esercizio di ristorazione eccede la qualità di mero socio di capitali e integra l’ipotesi dell’art. 4, n. 2, d.P.R. n. 737/1981. L’amministrazione dispone di discrezionalità nella scelta delle modalità di accertamento e nell’escussione dei testi, con conseguente insindacabilità delle relative statuizioni salvo manifesta irragionevolezza. La legittimità del provvedimento sanzionatorio esclude la configurabilità del danno risarcibile.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Questore gli aveva irrogato la pena pecuniaria di un trentesimo dello stipendio ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 3, d.P.R. n. 737/1981. La contestazione riguardava la gestione di fatto di un ristorante riconducibile a società di cui era socio e la frequentazione di un soggetto ritenuto non confacente allo status di appartenente alla Polizia.
Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 1110/2023, assorbendo i motivi non esaminati. L’interessato proponeva appello, dolendosi dell’omessa pronuncia su un motivo e sull’azione risarcitoria, dell’errore nella qualificazione del socio e della sproporzione dei mezzi istruttori impiegati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa alla persona non confacente. Rileva che la sanzione non si fonda su elementi iscrivibili nel casellario giudiziario, ma sulla qualificazione del socio come soggetto che non gode di pubblica estimazione. Tale valutazione prescinde dagli effetti dell’ammissione alla messa in prova, che non smentisce il fatto storico della condotta penalmente rilevante e la sua incidenza sul rapporto fiduciario con l’amministrazione.
Quanto alla domanda risarcitoria, il rigetto nel merito del ricorso e il riconoscimento della legittimità del provvedimento escludono la lesione ingiusta e difettano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ. e all’art. 2059 cod. civ.
Sul secondo profilo il Consiglio di Stato esclude l’inconferenza dell’art. 50 d.P.R. n. 335/1982: la titolarità di quote societarie è profilo estraneo alla contestazione, ma qualsiasi condotta che ecceda lo status di socio e integri un mestiere incompatibile rileva disciplinarmente. L’appellante stesso ammette di aver sostituito l’amministratore del locale; i rilievi fotografici lo documentano alla cassa e nell’impartire disposizioni al personale. La gestione anche occasionale di un esercizio di ristorazione integra dunque la fattispecie contestata.
Analogamente infondata è la censura sull’affissione dei cartelloni pubblicitari con lo stemma della Polizia: i recapiti e i canali social promozionali erano riconducibili all’appellante, mentre l’errata indicazione dello stesso quale funzionario costituisce mero refuso, irrilevante perché il divieto riguarda tutti gli appartenenti di qualsiasi grado.
Il Collegio reputa infine immune da vizi la scelta di non escutere i testi indicati, poiché gli accertamenti documentali avevano già comprovato le condotte, e dichiara inammissibile la censura sulle modalità degli accertamenti, rientrando nelle scelte discrezionali dell’amministrazione e non essendo emersa alcuna attività di agenti provocatori. L’appello e la domanda risarcitoria sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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