Validazione del PEF rifiuti e difetto di interesse all’impugnazione anticipata (TAR Puglia n. 924 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’Ente Territorialmente Competente ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021 ha natura endoprocedimentale e produce effetti solo interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività, spetta ad ARERA, che opera un vaglio di coerenza regolatoria sostanziale e non meramente formale. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è ammessa in via eccezionale, per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti che comportano un arresto procedimentale. Il ricorso proposto avverso la sola validazione, senza censura dell’atto finale, è pertanto inammissibile per difetto di interesse, non essendo configurabile alcun effetto caducante.
Il Fatto
La ricorrente, società affidataria del servizio di gestione rifiuti, ha impugnato la determina con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla relazione di validazione e alla delibera comunale di approvazione della TARI 2024, quest’ultima per illegittimità derivata.
La società deduce un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, aggravata dall’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022 e dal conseguente squilibrio delle gestioni. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione della possibile inammissibilità per difetto di interesse, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. La disamina congiunta dell’atto impugnato con l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021 conduce a qualificare la validazione come atto a effetti interinali.
Il Collegio osserva che l’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021 attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue. La verifica di coerenza regolatoria, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.
Da ciò deriva che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, riconosciuta solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Gli eventuali vizi della validazione vanno fatti valere insieme alla censura dell’atto conclusivo, poiché l’annullamento del primo non produce effetto caducante: questo ricorre solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza del precedente, senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012). Nel caso concreto, la discrezionalità della valutazione finale di ARERA esclude tale automatismo.
Il Tribunale aderisce all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, richiamando C.G.A. n. 354/2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1379/2024, e prendendo le distanze da C.G.A. n. 666/2021. La soluzione contraria inciderebbe su poteri di ARERA non ancora esercitati e concentrerebbe le impugnazioni avanti un unico giudice. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico della continuità del servizio e non deriva dalla validazione. Il Collegio distingue le proprie precedenti pronunce nn. 4690 e 4692/2024 e la n. 7173/2024, rese su questioni estranee ai poteri di ARERA, e richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788/2024 sull’assenza di deficit di tutela in caso di inerzia dell’Autorità. Il ricorso è dichiarato inammissibile; spese compensate.
Nota della Redazione
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