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Occupazione di demanio necessario e reato di invasione di terreni (Cass. pen. Sez. VII n. 27778 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte e compiutamente esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale, di cui all’art. 633 cod. pen., postula l’instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo che esclude, in tutto o in parte, quello preesistente del soggetto pubblico, con la consapevolezza, in capo al privato, dell’assenza di un valido titolo concessorio. La costruzione di opere su un bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, integra il reato di occupazione arbitraria di fondo altrui.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per i reati di cui agli artt. 633 cod. pen. e 54, 55 e 1161 cod. della navigazione, per avere utilizzato manufatti abusivi realizzati su terreni appartenenti al demanio pubblico dello Stato. L’imputata, già destinataria di un’ordinanza di demolizione, aveva occupato arbitrariamente l’area demaniale, avvalendosi dei manufatti in concorso con il marito. Avverso la sentenza di secondo grado, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità e prospettando un’interpretazione del dato normativo difforme da quella accolta dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nella sua articolazione in setta sezione, ha preliminarmente rilevato come il primo e il secondo motivo di ricorso fossero privi di specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già proposti e adeguatamente respinti con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva, infatti, già evidenziato come l’arbitrarietà dell’utilizzo dei manufatti abusivi realizzati sui terreni del demanio pubblico integrasse pienamente le condotte tipiche dei reati contestati, quanto meno a titolo di concorso con il marito.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, rilevando come le tesi difensive prospettassero indirizzi ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l’instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto, come affermato da Sez. 2, n. 46709 del 20/10/2023.

La Corte ha, quindi, sottolineato che, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui, con la conseguente integrazione della fattispecie incriminatrice. La consapevolezza dell’imputata circa l’assenza di un valido titolo concessorio era, peraltro, agevolmente desumibile dall’ordinanza di demolizione di cui la stessa era stata in precedenza destinataria.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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