Legittimario terzo nella prova della simulazione (Cass. civ. Sez. II n. 21319 del 19.07.2023)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, proponendo la domanda sulla premessa della avvenuta lesione della propria quota di legittima, assume rispetto ai contraenti la qualità di terzo. Ne consegue l’ammissibilità della prova per presunzioni e per testimoni senza i limiti dell’art. 1417 cod. civ.. La domanda di simulazione è preordinata alla reintegrazione della quota di riserva anche quando sia implicita, qualora l’atto dispositivo abbia determinato la mancanza o l’insufficienza del relictum.
Il Fatto
Il contribuente, a seguito del decesso della madre, impugnava la compravendita con la quale quest’ultima aveva alienato al fratello, con riserva di usufrutto, un immobile costituente l’intero patrimonio, deducendo la simulazione relativa per dissimulazione di una donazione. Il ricorrente agiva in qualità di successore a titolo universale e di legittimario leso, chiedendo l’accertamento della nullità dell’atto per dissimulazione di un patto successorio e, in subordine, della simulazione relativa per mancato pagamento del prezzo.
La Corte di appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda ritenendo l’attore soggetto alle limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 cod. civ. a carico delle parti del negozio simulato e non acquisita la qualità di terzo per la mancata proposizione tempestiva della domanda di riduzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza della censura di falsa applicazione dell’art. 1417 cod. civ.. per giurisprudenza costante, il legittimario che agisce per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, proponendo la domanda sulla premessa della lesione della propria quota, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti ( Cass. n. 16535 del 2020; Cass. n. 12137 del 2019; Cass. n. 15510 del 2018 ).
La Suprema Corte ha precisato che il legittimario agisce a tutela di un diritto proprio, ponendosi in posizione antagonista rispetto alla volontà negoziale del de cuius, e che la qualità di terzo sussiste anche quando la domanda di riduzione non sia stata proposta tempestivamente, purché la domanda di simulazione sia accompagnata dalla pretesa, anche implicita, di tutelare la quota di riserva.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, a causa dell’atto di disposizione, era venuto meno qualsiasi bene ereditario. In ipotesi di mancanza o insufficienza del relictum, i diritti del legittimario non potrebbero essere soddisfatti se non a scapito dei simulati acquirenti donatari, sicché la domanda di simulazione era inequivocabilmente preordinata alla reintegrazione della quota di riserva. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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