Il giudicato sul contratto di patrocinio preclude l’eccezione di nullità per violazione delle regole di evidenza pubblica (Cass. civ. n. 31636 del 04.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una pronuncia di condanna al pagamento di un compenso professionale, ancorché resa in un procedimento monitorio non opposto, copre sia il dedotto sia il deducibile e preclude all’ente pubblico debitore di far valere, in un successivo giudizio, la nullità del contratto di patrocinio per violazione delle regole di evidenza pubblica. La rappresentanza organica degli enti pubblici è disciplinata dall’art. 1399 c.c., sicché il contratto stipulato dal falsus procurator può essere ratificato anche implicitamente dall’organo competente, purché la ratifica risulti da un atto scritto che esprima in modo inequivoco la volontà del dominus di far proprio l’operato del rappresentante senza potere, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito un ente camerale in numerose procedure espropriative per il recupero di crediti, ottenendo un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi. L’ente proponeva opposizione, ma il tribunale la accoglieva revocando l’ingiunzione. La corte d’appello, investita dell’impugnazione dal professionista, riformava la decisione, rigettava l’opposizione e condannava l’ente al pagamento delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza l’ente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui l’ente deduceva la violazione delle norme sui contratti pubblici e la conseguente nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti. La censura non criticava specificamente la ricostruzione negoziale della corte territoriale, che aveva ravvisato tanti contratti di patrocinio quante erano le procedure esecutive patrocinate, contratti conclusi con la sottoscrizione delle comparse di intervento. In ogni caso, rileva la Corte, la dedotta nullità era preclusa dai numerosi giudicati intervenuti tra le stesse parti su pretese derivanti dal medesimo rapporto contrattuale: il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, includendo anche la questione della validità della fonte del credito, come chiarito da Cass. n. 13207/2015 e dalle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 2014.
La Corte ha inoltre escluso la rilevanza della questione comunitaria, richiamando Corte giust. UE, sez. V, 6 giugno 2019, n. 264, che ha ritenuto lecita l’esclusione dei servizi legali dal regime dei contratti pubblici, trattandosi di prestazioni intuitu personae caratterizzate dalla massima riservatezza.
Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha dato continuità a Cass. n. 28753/2018, resa tra le stesse parti, secondo cui la disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. La ratifica non deve necessariamente risultare da un atto espresso, ma può essere implicita, purché risulti da un atto scritto che manifesti una volontà incompatibile con il rifiuto dell’operato del falsus procurator. Nella specie, la costituzione in giudizio con nuovi difensori muniti di valida procura e il recepimento delle domande e deduzioni già svolte dal professionista revocato integravano una ratifica scritta dell’operato del segretario generale, privo del potere di rappresentanza; la Corte ha ritenuto soddisfatto anche il requisito della comunicazione al terzo contraente, essendo la volontà ratificatoria desumibile dalla comunicazione di revoca della procura e dalle memorie difensive.
Nota della Redazione
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