Ratifica del falsus procurator: poteri del difensore e ratifica condizionata (Cass. civ. Sez. 2 n. 12843 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ratifica di un negozio giuridico può essere compiuta da un rappresentante del dominus, anche in sede processuale, solo se la procura alle liti comprende lo specifico potere di disporre del diritto in contesa; tale potere non può essere desunto da formule di stile come “ogni più ampia facoltà di legge”. La ratifica è un negozio unilaterale recettizio che non ammette condizioni: la ratifica “condizionata” o parziale non è vincolante per il terzo contraente e si atteggia come nuova proposta contrattuale. La mera immissione nel possesso dell’immobile, senza specificazione del titolo e in assenza della forma scritta, non integra ratifica tacita del contratto preliminare stipulato dal falsus procurator.

Il Fatto

Il promissario acquirente conveniva in giudizio la società promittente venditrice e il sottoscrittore del contratto preliminare, chiedendo l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo. Il preliminare era stato stipulato da un soggetto che affermava di agire in nome e per conto della società, la quale inizialmente ne aveva riconosciuto la validità, salvo poi contestare, in un successivo giudizio, che l’operato del sottoscrittore fosse privo di mandato e non ratificato.

La Corte d’appello accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica, ritenendo che il contratto fosse stato ratificato sia attraverso la comparsa di costituzione del primo giudizio, sia mediante una lettera con cui la società si dichiarava disponibile a stipulare il definitivo, sia per l’avvenuta immissione nel possesso dell’immobile.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza di merito, affermando che la ratifica richiede la volontà del dominus di fare propri gli effetti dell’atto concluso in suo nome dal falsus procurator. Tale volontà deve essere manifestata nelle forme prescritte per il contratto ratificato e deve essere indirizzata al terzo contraente.

Quanto alla ratifica dichiarata dal difensore in una comparsa di costituzione, la Corte ha precisato che la procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. abilita al compimento dei soli atti processuali. Il potere di disporre del diritto sostanziale in contesa, necessario per ratificare un contratto, richiede uno specifico mandato, che non può essere desunto dalla formula “tutti i poteri di legge”. Anche il potere di conciliare o transigere la controversia non include la facoltà di ratifica, non avendo tale atto finalità di composizione amichevole della lite.

In merito alla lettera del 1998, la Corte ha affrontato il tema della ratifica “condizionata”, subordinata cioè al preventivo saldo di somme residue. Essa ha escluso l’ammissibilità di una ratifica condizionata, in quanto il negozio di cui all’art. 1399 c.c. presuppone la totale adesione al contenuto negoziale. La ratifica subordinata al mutamento di alcune pattuizioni si atteggia come nuova proposta contrattuale, rimessa all’accettazione del terzo.

Infine, la mera immissione nella disponibilità dell’immobile, avvenuta oltre un anno dopo la stipula e senza specificazione del titolo, non è stata ritenuta idonea a integrare una ratifica tacita, difettando il carattere di atto concludente inequivoco e il requisito della forma scritta ad substantiam.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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