Il difetto di valida procura alle liti determina l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria del rapporto processuale (TAR Sardegna n. 969 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti costituisce requisito genetico del rapporto processuale nel processo amministrativo e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.. Il disconoscimento da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente della sottoscrizione della procura e del conferimento del mandato difensivo ne determina l’inesistenza sul piano giuridico o comunque la radicale invalidità, con conseguente difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. La mancanza della valida procura integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non essendo configurabile un’ipotesi di nullità sanabile né applicabile l’art. 182 c.p.c. al processo amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, disposta dalla Prefettura sul rilievo che l’attività di allevamento di ovini e caprini non rientrerebbe tra le attività stagionali. La questione di merito non è stata tuttavia esaminata: in fase cautelare era emersa una dichiarazione del soggetto formalmente indicato quale ricorrente, che aveva disconosciuto sia la presentazione delle istanze amministrative sia il conferimento del mandato difensivo e la sottoscrizione della procura alle liti. Il difensore aveva quindi preso atto del disconoscimento, qualificandolo come revoca del mandato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione. La dichiarazione di disconoscimento, trasmessa dalla Stazione Carabinieri all’Ispettorato territoriale del lavoro, esclude in radice la riconducibilità della procura alla volontà della parte, determinandone l’inesistenza sul piano giuridico o comunque la radicale invalidità.

Il difensore ha quindi agito in assenza di valido potere rappresentativo, con impossibilità di ricollegare giuridicamente l’atto introduttivo alla parte formalmente indicata come ricorrente. La circostanza che lo stesso difensore abbia preso atto del disconoscimento, qualificandolo quale revoca del mandato, conferma la carenza del rapporto di rappresentanza processuale sin dall’origine.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, la mancanza della procura determina l’inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile un’ipotesi di nullità sanabile. La disciplina del processo amministrativo è completa e non consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., né la rinnovazione o regolarizzazione della procura in un momento successivo alla proposizione del ricorso, come confermato dalla giurisprudenza citata in motivazione.

La questione riveste carattere pregiudiziale e assorbente, attenendo all’esistenza stessa del processo e precedendo logicamente l’esame di ogni altra eccezione. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno e la compensazione delle spese, in considerazione delle peculiarità della vicenda e dei profili di possibile illiceità non addebitabili al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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