Procura alle liti generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza notificato dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 (TAR Lombardia n. 2985 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo è inammissibile il ricorso per ottemperanza sottoscritto da un difensore munito di una procura speciale carente degli elementi identificativi della controversia, quali l’autorità giudiziaria adita, le parti resistenti e il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. La procura rilasciata su foglio separato analogico e allegata in copia informatica al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, né consente di risalire alla volontà della parte di conferire lo ius postulandi per la specifica controversia. Per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, la carenza della procura speciale non è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concedibile l’errore scusabile, non avendo la pronuncia innovato il quadro normativo ma solo confermato un indirizzo interpretativo preesistente.

Il Fatto

Alcuni docenti, già vittoriosi dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati in sentenza, proponevano ricorso per l’ottemperanza, deducendo la perdurante inerzia dell’Amministrazione. Il ricorso veniva notificato il 29 dicembre 2025, dopo il passaggio in giudicato della pronuncia.

Costituitosi il Ministero, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2026, non essendo comparso il difensore dei ricorrenti, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR preliminarmente chiarisce che l’assenza del difensore all’udienza di trattazione comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio e non impone l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dovendo tale adempimento essere disposto solo se la questione emerge dopo il passaggio in decisione. Nel caso di specie, il rilievo era stato formulato in udienza, ma il difensore era assente.

Nel merito, il Collegio rileva che la procura alle liti, rilasciata su documento cartaceo separato e allegata in copia informatica al ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente, limitandosi a un generico riferimento al “presente giudizio avanti al TAR LOMBARDIA”. Tale procura non soddisfa i requisiti della procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.

La Corte esclude che l’allegazione telematica della copia informatica possa equipararsi alla procura apposta in calce al ricorso, poiché la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto specifico dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Tale conclusione si pone in linea con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva all’elaborazione del ricorso.

Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, da verificare al momento della proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione. La concessione dell’errore scusabile è infine negata, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.

Il ricorso, notificato il 29 dicembre 2025, è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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