Procura alle liti generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2197 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto senza una procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., la quale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale l’atto va proposto e ogni altro elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su foglio separato, ancorché depositata telematicamente insieme al ricorso nativo digitale, non integra l’ipotesi della procura “apposta in calce” ex art. 83, terzo comma, c.p.c., né la relativa carenza può essere sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. o tramite remissione in termini per errore scusabile, ove il ricorso sia stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti per quattro anni scolastici, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato. Il ricorrente chiedeva altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato d’ufficio, in sede di camera di consiglio, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Ha quindi escluso che la mancata presenza del difensore del ricorrente all’udienza imponesse l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando il principio per cui l’assenza delle parti in udienza comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio.
Nel merito, il TAR ha accertato che la procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente, limitandosi a una delega generica. Tale elemento ha impedito di qualificarla come procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. Il Collegio ha altresì escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura “apposta in calce” prevista dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, evidenziando come la certificazione dell’autografia della firma non possa sopperire alla mancanza di elementi che garantiscano la consapevolezza della parte circa la specifica controversia.
La sentenza ha inoltre preso posizione sul contrasto giurisprudenziale relativo alla validità della procura digitalizzata allegata alla PEC di notifica, discostandosi dall’orientamento più recente espresso da Consiglio di Stato, III, n. 8552 del 2024, e richiamando i propri precedenti. Il TAR ha infine escluso la sanabilità del vizio ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, e ha negato la concessione dell’errore scusabile, non essendovi un’oggettiva incertezza normativa successiva alla pubblicazione della pronuncia plenaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con spese compensate.
Nota della Redazione
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