Giurisdizione del giudice ordinario nelle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa (TAR Molise n. 271 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, all’esito della procedura selettiva di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, costituisce esercizio di un potere privatistico del datore di lavoro e non di un potere amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La modifica recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’azienda sanitaria, non muta la natura privatistica dell’incarico, ma introduce un vincolo di scelta del candidato risultato primo in graduatoria a tutela dei principi di imparzialità e buon andamento.
Il Fatto
Un concorrente alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa in ambito veterinario presso un’azienda sanitaria regionale ha impugnato gli atti di nomina e ricostituzione della commissione esaminatrice, deducendo plurimi vizi di legittimità concernenti la composizione dell’organo, il mancato rispetto dell’equilibrio di genere e le operazioni di sorteggio dei componenti.
L’azienda sanitaria si è costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Dopo il deposito di motivi aggiunti e il rinvio della discussione cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio, con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4234 del 25 febbraio 2026, intervenuta sulla questione dopo la decisione del Consiglio di Stato richiamata dalla parte ricorrente.
Il Collegio rammenta che la riforma della dirigenza pubblica ha determinato il passaggio da una concezione della dirigenza come status a una concezione funzionale, sicché la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita in una carriera, ma l’idoneità professionale del dipendente a svolgere determinate mansioni per effetto del conferimento a termine di un incarico. Tale assetto comporta l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 cod. civ., come stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.
Con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, la Corte richiama la previsione dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, nonché l’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010, che consente all’azienda di attribuire un incarico anche di valore economico inferiore. La morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria impedisce di configurare la selezione per la direzione di struttura complessa come una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra, pertanto, tra gli atti del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, anche quando si tratti di atti di macro-organizzazione, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle aziende sanitarie. La novella del 2022, che ha reso vincolata la scelta del candidato primo classificato, non ha attratto la procedura nell’ambito del concorso in senso tecnico, ma ha introdotto un limite alla discrezionalità datoriale in funzione dei principi di cui all’art. 97 Cost.
Ne consegue che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda. Le spese sono state compensate, sussistendone le eccezionali ragioni di legge.
Nota della Redazione
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