Transito del personale ex società in house nei ruoli dell’ente pubblico: natura di atto di macroorganizzazione e inapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ. (TAR Lazio n. 13499 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un’amministrazione pubblica dispone l’inquadramento nei propri ruoli del personale già dipendente di una società incorporata per legge costituisce atto di macroorganizzazione, sicché la relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa. Il transito del personale, fondato su una previsione legislativa speciale e subordinato all’espletamento di una procedura selettiva pubblica, non integra una fattispecie di trasferimento d’azienda: ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ. e la legittima costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego, disciplinato dal contratto collettivo del comparto e corredato da misure compensative volte a garantire la continuità del trattamento economico. La Relazione tecnica allegata alla legge di conversione è priva di contenuto precettivo e non può fondare pretese retributive, mentre la mancata impugnazione degli atti presupposti, tra cui il decreto interministeriale di comparazione, determina l’inammissibilità delle censure rivolte avverso l’atto applicativo.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente della SIN S.p.A. con inquadramento nel secondo livello impiegatizio del CCNL Commercio, è transitata nei ruoli dell’AGEA ai sensi dell’art. 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha disposto l’incorporazione di diritto della società nell’Agenzia. Con ricorso al TAR ha impugnato la Delibera del Direttore AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025, recante l’inquadramento del personale con decorrenza dal 1° marzo 2026, contestando la riparametrazione retributiva legata alla riduzione dell’orario di lavoro da quaranta a trentasei ore settimanali, il mancato riconoscimento degli incrementi contrattuali maturati dopo il maggio 2024 e la previsione di un nuovo contratto con periodo di prova.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, riconoscendo nella delibera impugnata la natura di atto di macroorganizzazione: l’insediamento del personale proveniente dalla società incorporata determina una modifica collettiva degli organici e produce effetti durevoli sull’assetto degli uffici, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo delle relative controversie. Quanto al merito, il Collegio ha escluso che la Relazione tecnica allegata alla legge di conversione possa assumere valore precettivo, trattandosi di documento istruttorio privo di contenuto normativo e non recepito dal testo legislativo.

La sentenza ha inoltre rilevato che la delibera impugnata costituisce solo l’atto finale di una serie procedimentale che trova il proprio titolo nel decreto interministeriale del 27 novembre 2024 recante la tabella di comparazione tra le qualifiche del personale SIN e AGEA, non impugnato dalla ricorrente e divenuto definitivo. La partecipazione alla procedura selettiva pubblica ha comportato l’accettazione delle condizioni di inquadramento, con conseguente inammissibilità delle censure rivolte a contestare presupposti liberamente accettati.

Il TAR ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ., osservando che il transito dei dipendenti è causato dalla legge e dalla fattispecie complessa costituita dal decreto interministeriale: la previsione di una selezione pubblica quale condizione di accesso ai ruoli dell’Agenzia attribuisce alla procedura valore costitutivo del nuovo rapporto d’impiego, in coerenza con il precetto costituzionale dell’accesso ai ruoli pubblici mediante concorso di cui all’art. 97 Cost. Ogni diversa ricostruzione determinerebbe un meccanismo elusivo dell’accesso concorsuale.

Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha ritenuto legittima la riparametrazione retributiva in ragione della riduzione dell’orario di lavoro, quale applicazione del principio sinallagmatico che correla la retribuzione alla quantità della prestazione. Ha altresì giudicato coerente con l’art. 9-quater, comma 12, la cristallizzazione del parametro retributivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, funzionale alla certezza e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, e ha escluso profili di disparità di trattamento nella disciplina del differenziale retributivo, qualificato quale misura eccezionale di favore idonea a salvaguardare il trattamento economico pregresso senza neutralizzare il sistema premiale.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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