Overruling INPS e decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito contributivo (TAR Lazio n. 13218 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione di contributi previdenziali versati dal dipendente pubblico in costanza di collocamento fuori ruolo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, la quota a carico del lavoratore versata alla pubblica amministrazione datrice di lavoro costituisce indebito oggettivo, atteso che la speciale disciplina previdenziale europea, di cui al Regolamento CEE n. 31/1962, esclude la configurabilità di un obbligo contributivo nazionale per il periodo di servizio prestato presso le istituzioni dell’UE. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, ove il versamento sia stato effettuato in un contesto normativo e amministrativo che ne rendeva inapprezzabile il carattere indebito, un radicale e imprevedibile overruling interpretativo dell’INPS, che disveli la natura non dovuta della contribuzione, determina l’ancoraggio del dies a quo alla data di adozione del nuovo atto interpretativo, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dovendosi escludere che l’inerzia del contribuente, indotto dall’Amministrazione a ritenere doveroso il pagamento, possa risolversi nella perdita definitiva delle somme versate.
Il Fatto
Una funzionaria della Polizia di Stato, collocata fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962 presso le Istituzioni dell’Unione Europea, aveva versato all’Amministrazione di appartenenza, dal 2003, la quota di contributi previdenziali a proprio carico. A seguito della circolare INPS n. 7/2022, che aveva escluso la doverosità della contribuzione nazionale per i dipendenti in fuori ruolo presso le istituzioni UE, la Questura aveva comunicato l’interruzione dei versamenti e la restituzione dei contributi già versati, limitatamente al decennio non prescritto.
La ricorrente ha impugnato gli atti, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto alla contribuzione nazionale per l’intero periodo di fuori ruolo e, in via subordinata, la restituzione integrale delle somme versate senza l’applicazione della prescrizione decennale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando i propri precedenti e la sentenza CGUE, causa C-690/15, Wenceslas de Lobkowicz, ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza del TAR Lazio, in applicazione del foro generale del convenuto. Nel merito, ha ritenuto infondata la domanda principale, osservando che la disciplina nazionale, che impone il versamento contributivo per i dipendenti fuori ruolo, non trova applicazione per coloro che prestano servizio presso le istituzioni UE, essendo costoro sottoposti al regime previdenziale speciale dello Statuto dei funzionari, che garantisce un livello di tutela equivalente e prevede appositi meccanismi di trasferimento dei diritti tra sistemi previdenziali. Il Collegio ha escluso la lesione del legittimo affidamento e della parità di trattamento, trattandosi di attività vincolata e di recupero di somme indebitamente versate.
Ha invece accolto la domanda subordinata di ripetizione, qualificando i versamenti come indebito oggettivo per mancanza originaria della causa solvendi. Pur richiamando il principio per cui la prescrizione decorre dal momento del pagamento e che l’ignoranza del diritto non ne impedisce il decorso, la sentenza ha valorizzato la peculiarità del caso: il versamento era avvenuto in un contesto che lo rendeva apparentemente doveroso, essendo stato l’overruling interpretativo dell’INPS del tutto imprevedibile e radicale.
Ancorando il dies a quo alla data di adozione della circolare n. 7/2022, il Tribunale ha offerto una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 2935 cod. civ., ritenendo che una diversa interpretazione avrebbe determinato un’ingerenza sproporzionata nel diritto della ricorrente al rispetto dei propri beni, in contrasto con gli artt. 117 Cost. e 1 Primo Protocollo CEDU. Ne consegue il dovere del Ministero di ripetere le somme versate dalla ricorrente dal 2003 al 2012.
Nota della Redazione
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