L’inerzia del debitore che esercita l’azione surrogatoria esclude l’interferenza del creditore che agisce in surrogatoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 15818 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esperibilità dell’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., l’inerzia del debitore che legittima il creditore a sostituirsi a lui è un comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, e non può essere equiparato a un comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore. La scelta processuale del debitore di non opporsi all’azione del terzo volta al riconoscimento di una pretesa, così come l’espresso riconoscimento di tale pretesa, integrano atti di disposizione del proprio diritto, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Poiché il debitore conserva la piena azionabilità e disponibilità del diritto anche in pendenza dell’azione surrogatoria, il suo comportamento positivo, quand’anche qualitativamente o quantitativamente inadeguato, esclude l’inerzia rilevante, facendo venir meno la legittimazione straordinaria del creditore. La valutazione della sussistenza dell’inerzia e dell’adeguatezza del comportamento del debitore costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Il creditore interveniva in un giudizio tra il proprio debitore e i suoi nipoti, i quali avevano proposto querela di falso avverso il testamento che istituiva il debitore unico erede, chiedendo la conservazione del patrimonio del debitore ex art. 2900 cod. civ. Il debitore si costituiva tardivamente, aderendo alle domande degli attori e dichiarando di essere stato costretto a pubblicare un testamento apocrifo. Il Tribunale dichiarava l’intervenuto non legittimato ad agire in surrogatoria e la Corte d’appello rigettava l’appello, ritenendo insussistente il requisito dell’inerzia del debitore, che aveva esercitato l’azione di riduzione in separato giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riqualificato il primo motivo di ricorso come omesso esame di un fatto decisivo, lo rigetta, rilevando che la sentenza impugnata aveva recepito la condotta del debitore negli stessi termini descritti dal ricorrente. Quanto alla dedotta falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ., la Corte ricostruisce l’istituto richiamando l’insegnamento tradizionale e i precedenti giurisprudenziali, affermando che l’inerzia del debitore legittimante la surrogatoria è un elemento puramente oggettivo, che ricorre solo in caso di comportamento omissivo o insufficientemente attivo.
La Corte esclude che possa configurarsi inerzia quando il debitore, ancorché tardivamente e dopo l’intervento del creditore, ponga in essere un comportamento positivo di disposizione dei propri diritti, come la costituzione in giudizio con adesione alle domande avversarie. Tale condotta, in sé, esclude l’inerzia rilevante e rende insindacabili le ragioni della scelta dispositiva, che restano nella piena disponibilità del debitore. La Corte precisa inoltre che l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a impugnare, sicché è inammissibile l’impugnazione proposta quando la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto.
In relazione all’azione di riduzione, la Corte ritiene assorbente la circostanza che il debitore l’aveva esercitata in separato giudizio, con conseguente cessazione dello stato di inerzia e venir meno della legittimazione straordinaria del creditore surrogante. La Corte esclude che il giudice di merito dovesse valutarne le modalità di esercizio, poiché tale indagine è preclusa quando l’azione è stata proposta in altro giudizio, nel quale il creditore può intervenire ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. per sostenere le ragioni del legittimario.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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